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Ordinanza — n. 21385/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals on civil litigation costs, ruling appellate court did not violate minimum fee scales.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21385/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the main appeal and two incidental appeals filed by Deutsche Bank and the Peresson Foundation regarding civil litigation costs. The appellants argued that the appellate court in Trieste failed to apply sufficient fee reductions, yet the Court found no evidence of deviation from statutory minimums. Consequently, the Court held that the lower court's calculation was legally sound and ordered the parties to bear their own litigation expenses.

Regesto Legislator

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002; Art. 380 bis c.p.c.: The appellate court's calculation of litigation costs is valid if it respects statutory minimums, as judges have discretion to determine fees within tariff ranges without violating procedural rules.

Parole chiave

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litigation costs appellate review fee reduction minimum scales civil procedure contributo unificato Corte di Cassazione appropriazione indebita di fondi

Disposizioni normative citate

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Art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002
In considerazione del rigetto delle impugnazioni deve attestarsi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.
Art. 1 comma 17 della l. n. 228 del 2012
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod.
Art. 6 del d.m. n. 55 del 2014
666068 - 01) e, che, inoltre, non incorre in violazione dell'art. 6 del d.m.
Art. 380 bis c.p.c.
Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod.
art. 2049 cod. civ
civ., nullità della sentenza per motivazione apparente; terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ.
art. 115 cod. proc. civ
civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli art.
artt. 91 cod. proc. civ
Il ricorso incidentale della Fondazione, così testualmente rubricato: «nullità della sentenza per omessa, o solo apparente, motivazione, e violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 2386 del 31/01/2017
Deve, peraltro, ribadirsi che (Cass. n. 2386 del 31/01/2017 Rv.
Cass. n. 31347 del 24/10/2022
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.803/2021 R.G. proposto da : DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, alla via OSLAVIA n. 14, presso lo studio dell’avvocato MANCUSO NICOLA, MNCNCL68C05H501W) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GULLO GIUSEPPE (GLLGPP59B10Z700R), LANDI VALERIO (LNDVLR77C01A944Z), con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro PERESSON GIOVANNI BATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, al viale G. MAZZINI n. 13, presso lo studio dell’avvocato CONTUCCI MARZIA (CNTMRZ69S66H501Y) rappresentato e difeso dagli avvocati ADAMI GIOVANNI (DMAGNN71S18G224B) e IACOVISSI STEFANO (CVSSFN74S06L483J), con domicilio digitale come in atti -controricorrente – nonchè contro FONDAZIONE PROF. LEDA E DR RENATO PERESSON ONLUS, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato per le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TONEATTO VALERIO (TNTVLR58B06Z614N), con domicilio digitale come in atti -ricorrente incidentale - R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore:

C. Valle nonchè contro DE NARDO PIERINO, domiciliato per legge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TERRANOVA GIORGIO (TRRGRG72H22F258G) -ricorrente incidentale – nonchè contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., FERRANTE CINZIA, DE PAULI DANIELA -intimati – avverso la SENTENZA d ella CORTE d 'APPELLO di TRIESTE n. 106/2020depositata il 3/04/2020 . R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13/05/2024 , dal Consigliere relatore Cristiano Valle, osserva quanto segue.

FATTI DI CAUSA La Fondazione Prof. Leda e D r . Renato Peresson ONLUS ( d’ora in seguito: la Fondazione ) v e n ne convinta, verso la fine dell’anno 2011, da Pierino De Nardo, funzionario della banca Unicredit S.p.a., che sedevanel suo consiglio di amministrazione, a spostare tutti i propri titoli dall’Unicredit S.p.a. alla filiale della Deutsche Bank S.p.a. di Udine, ove lavorava Cinzia Ferrante, moglie del De Nardo e capo filiale, la quale provvede sistematicamente a distrarre i fondi che ivi pervenivano per uso personale, avvalendosi di conti correnti intestati al De Nardo e dei quali aveva la disponibilità ( in quanto in possesso della password e delle chiavette di sistema).

Dopo circa due anni la Fondazione si avvide degli ingenti ammanchi, superiori ai novecentomila euro , e conv e n ne in giudizio dinanzi al Tribunale di Udine la Deutsche Bank S.p.a. , Pierino De Nardoe Cinzia Ferrante al fine di ottenere il risarcimento dei danni in via contrattuale ed extracontrattuale. Iconvenuti si costituiscono separatamente in causa. De Nardo chiese, ed ottenne,di chiamare in causa Daniela De Pauli quale commercialista addetta alla contabilità della Fondazione nonchéil presidente della stessa Giovanni Battista Peresson; questi si costituì in giudizioe resistette alla domanda; la De Pauli pure si costituì in causa e chie s e la chiamata in causa della propria assicurazione, UnipolSaiS.p.a., che, a seguito di autorizzazione del giudice, pure si costituì e resiste tte alla domanda sia della Fondazione che della propria assicurata; si costituì in causa, da ultima, Cinzia Ferrante.

All’esito dell’istruttoria, svolta mediante prove testimoniali e consulenza grafologica, e ammissione d’interrogatorio formale della Ferrante, il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1439 del 24/11/2017 condann ò in solido la Deutsche Bank S.p.a. , Cinzia R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle Ferrante e Pierino De Nardo a pagare alla Fondazione novecentocinquantanovemila euro oltre rivalutazione monetaria e interessi dalla singola appropriazione alla sentenza e rigettò nel resto le domanda trasversali dei convenuti e dei terzi chiamati.

La sentenza venne impugnata con distinti atti di citazione, poi riuniti, da Pierino De Nardo e dalla Deutsche Bank S.p.a. ; in appello si costitui r ono la Fondazione, Daniela De Pauli, G iovanni Battista Peresson e UnipolSai S.p.a. mentre Cinzia Ferrante rimas e contumace. La Corte d’appello di Trieste all’esitodella fase d’impugnazione , ha, con la sentenza n. 106 del 3/04/2020, condanna to Cinzia Ferrante e Pierino De Nardo a tenere indenne Deutsche BankS.p.a. di quanto da questa corrisposto in favore della Fondazione, e per il resto ha confermatola sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso per cassazione la Deutsche Bank S.p.a, con atto affidato a due motivi. Giovanni Battista Peresson risponde con controricorso. Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale su tre motivi, Pierino De Nardo. Risponde con controricorso, e propone ricorso incidentale con un solo motivo,la Fondazione. Il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni. La ricorrente principale e la Fondazione hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del 13/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

RAGIONI DELLA DECISIONE I motivi del ricorso principale di Deutsche Bank S.p.a. sono i seguenti:

i) violazione e (o) falsa applicazione , ai sensi dell’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. degli artt. 2049 e 1227 cod. civ.; ii) omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione e (o) R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. dell’art. 1227 c od . c iv .; è chiesto, con entrambi i motivi, l’accertamento di una concorrente responsabilità per colpa, in omissione o anche per scelta (cd culpa in eligendo ) della Fondazione per essersi affidata a Pierino De Nardo, che era suo consigliere di amministrazione, nella scelta di mutare la banca di appoggio della provvista e dei titoli, passando dalla Unicredit S.p.a. alla Deutsche Bank S.p.a., filiale di Udine.

I motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati, e in parte inammissibili: nei confronti del De Nardo è stata affermata la responsabilità per avere egli autonomamente e soltanto indiretta mente avvalendosi del rapporto con la Fondazione, del quale non era dipendente ma aveva un incarico di amministrazione in senso ampio (in quanto consigliere di amministrazione), consigliato di aprire i conti presso la Deutsche BankS.p.a., filiale di Udine, presso la quale era direttrice la moglie, Cinzia Ferrante, e poi consentito a questa di operare sui detti conti per prelevarne a piacimento somme ingenti e provvedendo anche a inviare fax dalla propria posizione di lavoro per agevolare l’operazione, della quale, almeno nella fase di trasferimento dei fondi e dei titoli era pienamente compartecipe.

Il concorso di colpa della Fondazione non è concretamente predicabile poiché l’operato del De Nardo è stato attuato in aperta violazione del rapporto di collaborazione o, meglio, in modo del tutto esorbitante d a esso (Cass. n. 2226 del 17/03/1990 Rv. 466003 – 01 e in precedenza Cass. n. 1760 del 11/06/1971 Rv. 352247 - 01) , atteso che ai fini della responsabilità del committente per il danno arrecato dal fatto illecito del commesso, ai sensi dell'art. 2049 cod. civ., è sì sufficiente che sussista un nesso di occasionalità necessaria tra l'illecito stesso ed il rapporto che lega detti soggetti, nel senso che le mansioni o incombenze affidate al secondo abbiano reso possibile, o comunque agevolato, R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore:

C. Valle il comportamento produttivo del danno, a nulla rilevando che tale comportamento si sia posto in modo autonomo nell'ambito dell'incarico o abbia addirittura ecceduto dai limiti di esso, magari in trasgressione degli ordini ricevuti, ma pur sempre dovendosi accertare che il commesso abbia perseguito finalità coerenti con quelle in vista delle quali le mansioni gli furono affidate e non finalità proprie, alle quali il committente non sia neppure mediamente interessato o compartecipe. Nel caso di specie,l’attività di storno dei titoli e della provvist a di denaro posta in essere da Pierino De Nardo, che assumeva la funzione di preposto, ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., in quanto componente del consiglio di amministrazione della Fondazione, si è posta in modo del tutto divergente dalle finalità perseguite dalla Fondazione Leda-Peresson, che era quella di una più oculata gestione del proprio patrimonio,in quanto le somme vennero poste a disposizione di Cinzia Ferrante, che le utilizzò per fini esclusivamente personali e voluttuari.

Le posizioni del Giovanni BattistaPeresson e della De Pauli sono esenti da profili di responsabilità, in considerazione del fatto che il primo non aveva compiti gestionali e, inoltre, nell’arco del periodo nel quale ebbe luogo la spoliazione, ossia da agosto 2012 a maggio 2014, egli venne colpit o , a febbraio dell’anno 2013 , da un infarto, con conseguente lungo periodo di assenza dovuto alla necessità di ripristino della piena funzionalità del cuore. La De Pauli, come accertato dalla Corte di merito sulla scorta dell’istruttoria svolta in primo grado, non poteva controllare la corrispondenza bancaria, che veniva, invece, recapitata ed aperta dal solo De Nardo, il quale non avvisò mai la Fondazione degli ammanchi ed anzi fece credere agli organi deliberanti d ella Onlus che la disponibilità di fondi era ancora notevole quando già, come accaduto nel febbraio 2013, gli ammanchi avevano già iniziato a verificarsi.

R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle Il secondo motivo del ricorso principale è, inoltre, segnatamente, inammissibile per violazione dell’art. 348 ter , commi 4 e 5, cod. proc. civ. (ora riprodotto dall’art. 360, comma 4, cod. proc. civ., a seguito delle modifiche processuali di cui al d.lgs. n. 149 del 10/10/2022), in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e la banca ricorrente non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l’esame.

Il controricorso, e ricorso incidentale, di Pierino De Nardo è articolato sutre motivi, così rubricati: primo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, c od . c iv . , 2727 cod. civ. e 2729 comma 1, cod. civ.; omesso esame di fati decisivi oggetto di discussione, ai sensi dell’art. 360, c omma 1, n. 5 cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.; secondo motivo: violazione e falsa applicazione degli art. 2043 e 2055, comma 1, cod. civ., nullità della sentenza per motivazione apparente; terzo motivo: violazione e falsa applicazione dell’art. 2049 cod. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

I primi due motivi sono del tutto fattuali e carenti di adeguata specificità in punto di diritto, limitandosi a una generica contestazione della valutazione dei fatti, e delle prove, effettuata dalla Corte d’appello e mira no a ribaltare la decisione nel senso di addossare la responsabilità della distrazione delle somme interamente a Cinzia Ferrante ( oramai ex ) moglie del Di Nardo e non superano, pertanto, il vaglio di ammissibilità. Il primo motivo del ricorso incidentale di Pierino Di Nardo è, inoltre, inammissibile per violazione dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ. in relazione alla censura di omesso esame, poiché i fatti posti a base delle sentenze di primo e di secondo grado, come R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore:

C. Valle già rilevato in relazione all’analoga censura del ricorso principale, sono stati ricostruiti in modo identico dai giudici del merito e il ricorrente incidentale non indica alcun fatto diverso di cui sia stato omesso l’esame. Il terzo motivo, incentrato sull’art. 2049 cod. civ. è infondato, posto che la Corte territoriale ha compiutamente, alla pag. 17, descritto l’autonomo apporto causale del Di Nardo nell’effettuazione delle operazioni di distrazione e di appropriazione dei fondi, il che esclude che in danno della Deutsche Bank S.p.a. possa essere ravvisata l’esclusiva responsabilità, ai sensi della norma sopra richiamata, per l’attività della propria dipendente Cinzia Ferrante, posto che questa non si sarebbe potuta appropriare delle somme della Fondazione senza la partecipazione, attiva e del tutto determinante, del Di Nardo sia nel consigliare lo spostamento dei conti correnti dall’Unicredit S.p.a. alla Deutsche Bank S.p.a. sia nelle successive operazioni di invio di telefax, produzione di sottoscrizioni apocrife e di prelievo di ingenti somme in contanti.

Il ricorso incidentale di Pierino Di Nardo è, pertanto, rigettato. Il ricorso incidentale della Fondazione, così testualmente rubricato: «nullità della sentenza per omessa, o solo apparente, motivazione, e violazione o falsa interpretazione degli artt. 91 cod. proc. civ. e d.m. n. 55 del 2014» è incentrato sulle spese di lite , liquidate dalla Corte territoriale in suo favore. La Fondazione afferma che l’importo liquidato è stato calcolato in diminuzione in relazione al valore della controversia e al numero delle parti coinvolte minimi di legge.

L’assunto è infondato: il sindacato di questa Corte in punto di spese è limitato al rispetto dei minimi tabellari. Nel caso di specie non risulta che il giudice d’appello abbia applicato variazioni in diminuzione che abbiano condotto a uno scostamento dai minimi, atteso che per lo scaglione da cinquecentoventimila a un milione di euro l’importo liquidabile è di R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle poco superiore ai quindicimila euro, tenuto conto del numero complessivo delle fasi dell’impugnazione di merito effettivamente svoltesi e del numero delle parti coinvolte.

Deve, peraltro, ribadirsi che (Cass. n. 2386 del 31/01/2017 Rv. 642544 - 01) : nella liquidazione delle spese processuali su ccessiva al d.m. n. 55 del 2014non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione (Cass.n. 31347 del 24/10/2022 Rv. 666068 - 01) e, che, inoltre, non incorre in violazione dell'art. 6 del d.m. n. 55 del 2014 il giudice che, nelle cause di valore superiore a cinquecentomila euro, applica incrementi percentuali inferiori al 30% in relazione ai vari passaggi di scaglione, non essendo prescritte né l'obbligatorietà dell'aumento né una misura fissa per quest'ultimo, ferma restando, comunque, la legittimità dell'incremento massimo del 30% per ciascun passaggio.

Il ricorso incidentale della Fondazione è, pertanto, rigettato. In conclusione sono rigettati sia il ricorso principale sia i due ricorsi incidentali. Le spese di lite possono essere compensate tra tutte le parti, in quanto sono stati rigettati, o ritenuti inammissibili, sia i motivi de l ricorso principale della Deutsche Bank S.p.a. che quelli dei ricorsi incidentali della Fondazione e di Pierino De Nardo. In considerazione del rigetto delle impugnazioni deve attestarsi che, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e R.g. n. 803 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore:

C. Valle per ciascun ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corterigetta il ricorso principale e i ricorsi incidentali . Compensa integralmente le spese processuali. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e de i ricorrenti incidentali e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e