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Ordinanza — n. 21375/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against liability for deer collision, ruling the National Park, not the Region, is the proper defendant.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21375/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal against a lower court ruling that shifted liability for a deer collision from the Region to the National Park. The plaintiff argued the Region held general regulatory powers, but the court found the specific law governing the Park's control over wildlife took precedence. Consequently, the court affirmed that the National Park, as the specialized entity with direct control duties, is the correct defendant for such incidents.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 1, 9, 19 L. 157/1992; Art. 11 L. 394/1991: In cases of damage caused by wild fauna within a National Park, the National Park is the proper defendant, as the specific law granting it exclusive control functions prevails over the Region's general administrative powers.

Parole chiave

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liability for wild fauna National Park jurisdiction legitimate passive party lex specialis principle Regional administrative powers legislazione veterinaria responsabilità per incidente stradale stato difettoso del veicolo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2043 c.c.
Art. 1, 9, 19 L. 157/1992
Valle ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.
Art. 11 L. 394/1991
Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Considerato che: la ricorrente propone leseguenti censure : primo motivo, nullità della sentenza con riferimento all'art. 360, comma 1, n.
Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Considerato che: la ricorrente propone leseguenti censure : primo motivo, nullità della sentenza con riferimento all'art. 360, comma 1, n.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 2502 del 27/01/2022
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Testo completo

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.936/2021 R.G. proposto da : DE ACETIS MIRIANA, domiciliata p e r le g ge in ROMA, alla piazza CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COLACITO MARIO, con domicilio digitale come in atti(CLCMRA55R08B722H) -ricorrente – contro REGIONE ABRUZZO -intimato - avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di L'AQUILA n. 134/2020 depositata il10/03/2020. R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle Udita la relazione svolta,nella camera di consiglio del 13/05/2024 , dal Consigliere relatore CristianoValle.

Rilevato che Miriana De Acetis convenne la Regione Abruzzo dinanzi al Giudice di Pace di Pescara (già di San Valentino in Abruzzo Citeriore)per ottenere il risarcimento del danno riportato dalla sua autovettura a causa di una collisione un cervo, avvenuta in data 4/07/2013, sulla Strada Regionale n. 487, in direzione della frazione La Riga; si costituì in giudizio la Regione Abruzzo eccependo la propria carenza di legittimazione passiva; il Giudice di Pace, sulla base della legge Regione Abruzzo n. 10 del 24/06/2003, riconobbe in favore della De Acetis il risarcimento del danno subito per l’autovettura , nella misura di oltre mille e trecento euro (€ 1.331,00) ritenendo che la Regione Abruzzo non avesse fornito prova della delega dei poteri gestori ed autonomi, in materia di responsabilità ai sensi dell’art. 2052 cod. c iv ., ad altri enti; la Regione Abruzzo propose appello e ilTribunale di l’Aquila , nel ricostituito contraddittorio delle parti, con sentenza n. 134 del 10/03/2020, in riforma della sentenza impugnata, accolse l’impugnazione e rigettò, pertanto, la domanda proposta in primo grado, ritenendo che lo sconfinamento degli animali non fosse sotto il controllo della Regione Abruzzo , bensì dell’Ente Parco della Majella, nel cui ambito territoriale il sinistro si era verificato; avverso la sentenza del Tribunale di L’Aquila propone ricorso per c assazione Miriana De Acetis, affidandosi a tre motivi di impugnazione; la Regione Abruzzo è rimasta intimata;

R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni e non risulta il deposito di memoria per l’adunanza del 13/05/2024, alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. Considerato che: la ricorrente propone leseguenti censure : primo motivo, nullità della sentenza con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 4 c od . p roc . c iv ., per violazione e falsa applicazione degli artt. 101, comma2, 112 c od . p roc . c iv . , per aver il Tribunale errato nell’individuare come unico responsabilità l’Ente Parco della Majella, ponendo una questione d’ufficio senza assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sudi essa; secondo motivo, violazione e (o) falsa applicazione in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 cod. p roc . c iv . de gli artt. 1, 9 della l. n. 157 del 11/02/1992, 11 della l. n. 394 del 6/12/ 1991, 2043 c od . c iv . , erronea esclusione della responsabilità della Regione Abruzzo per i danni cagionati da animali selvatici poiché il sinistro si verificava all’interno del Parco della Majella, laddove l’Ente Parco non risultava titolare di alcun potere di gestione, tutela e controllo della fauna selvatica, né in atti risultava alcuna delega, da parte della Regione, in merito; terzo motivo, violazione e falsa applicazione in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 cod. p roc . c iv . , in relazione agli artt. 1 e 9 della l. n. 157/1992, 2043, 2052 cod. c iv, e rronea esclusione della responsabilità della Regione per i danni cagionati da animali selvatici poiché il sinistro si verificava all’interno del Parco della Majella, per aver ritenuto il Tribunale una diversa legittimazione passiva, sulla base del solo fatto che il sinistro si era verificato all’interno del Parco della Maiella e tanto in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale che ritiene la sussistenza della legittimazione passiva della Regione, quale titolare della funzione R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore:

C. Valle normativa, amministrativa di programmazione, coordinamento e controllo e di poteri sostitutivi per i casi di eventuali omissioni; il ricorso è infondato; questa Corte (Cass. n. 2502 del 27/01/2022, Rv 663865 – 01) ha già affermato, in controversia del tutto analoga, decisa in fase d’appello dallo stesso Tribunale di L’Aquila e recante n. 135 del 2020 e pubblicata in data 10/03/2020 , concernente un sinistro avvenuto ugualmente nel perimetro del Parco nazionale della Majella, che «in tema di danni cagionati dalla fauna selvatica all'interno di un Parco nazionale (ente di diritto pubblico sottratto al controllo della Regione e sottoposto a quello del Ministero dell'ambiente), la legittimazione passiva rispetto all'azione ex art. 2043 cod. c iv . del danneggiato compete non già alla Regione ma all'ente Parco, al quale è riservata la funzione di controllo sulla fauna selvatica dalla l. n. 394 del 1991, costituente "lex specialis" rispetto agli artt. 1, 9 e 19 della l. n. 157 del 1992, che fissano le competenze generali della Regione nella suddetta materia»; il Collegio condivide detto orientamento, per le ragioni compiutamente esposte nella richiamata ordinanza n. 2502 del 27/01/2022da intendersi in questa sede integralmente richiamate, e intende ribadirlo, anche con riferimento alla controversia in esame, non risultando, inoltre, alcuna diversa prospettazione da quelle già svolte nell’ambito della controversia decisa dalla sopra menzionata ordinanza la cui parte ricorrente era, peraltro, rappresentata dallo stesso difensore che patrocina l’odierna ricorrente); il ricorso è, pertanto, infondato; il ricorso è rigettato; nulla per le spese di lite, non avendo la Regione Abruzzo svolto attività difensivaalcuna;

R.g. n. 936 del 2021 Ad. 13/05/2024; estensore: C. Valle ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d. P.R. n. 115 del 2002, stante il rigetto dell’impugnazione, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (in forza del comma 1 bisdello stesso art. 13), se dovuto; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente e in favore del competente Ufficio di merito , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se, dovuto. Così de