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Ordinanza — n. 21367/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility regarding omitted examination of decisive facts under Art. 360 n.5 c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21367/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gian Marco and Andrea Baggini against the Milan Court of Appeal inadmissible. The plaintiffs argued that the lower court illegally omitted the examination of evidence from the related criminal proceedings to determine liability for deceptive conduct by Deutsche Bank employees. The court ruled that the plaintiffs' criticism focused on the factual reconstruction and evidence evaluation rather than a legal error, which falls outside the scope of admissible challenges under Article 360 n.5 of the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; The appeal alleging omitted examination of decisive facts is inadmissible when it merely contests the factual reconstruction or evidence evaluation without challenging the legal application of the law.

Parole chiave

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omitted examination of facts Art. 360 n. 5 c.p.c. factual reconstruction evidence evaluation inadmissibility of appeal civil liability bank employee conduct responsabilità per prospetti d'emissione

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 622 c.p
MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 29/03/2021, la Corte d’appello di Milano, pronunciandoquale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p.
art. 2049 c.c
al caso concreto e dunque per non aver considerato ilDi Liberto alle dipendenze di Deutsche Bank: affermano i ricorrenti che la responsabilità in relazione ai danni causati da un falso promotore,quale sarebbe nel caso Di Liberto, debba essere vagliata ex art. 2049 c.c.
art. 360 c.p
art. 2059 c.c
risultino comunque puntualmente rilevate ed esaminate nel provvedimento impugnato , avendo il giudice a quo specificamente motivato, per ciascuna di esse, la relativa inconferenza ai fini dell’individuazione di un ’ eventuale responsabilità della Deutche Bank aisensi dell’ art. 2059 c.c.
art. 132 c.p
e dell’art.622 c.p.p., nonché dell’art. 132 c.p.c.
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Testo completo

Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 14952/2021 proposto da: GIAN MARCO BAGGINI e ANDREA BAGGINI, rappresentati e difesi dell’avv. ROBERTO NOVELLINO (roberto.novellino@milano.pecavvocati.it); -ricorrenti - contro DEUTSCHE BANK S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti VALERIO TAVORMINA (valerio.tavormina@milano.pecavvocati.it), ROSSELLA FORGIONE (rossellamaria.forgione@milano.pecavvocati.it) e MICHELA NATALE (michelanatale@ordineavvo-catiroma.org); -controricorrente - Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri avverso la sentenza n. 996/2021 della CORTE D’APPELLO DI MILANO,depositata il 29/03/2021; uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/06/2024dal Consigliere dott. MARCO DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 29/03/2021, la Corte d’appello di Milano, pronunciandoquale giudice del rinvio ex art. 622 c.p.p. a seguito di cassazionein sede penale (sentenza n. 21744 del 16 gennaio 2019), ha rigettato la domanda proposta da Gian Marco Baggini e Andrea Bagginiper la condanna della Deutsche Bank s.p.a. al risarcimento dei danni subiti dagli attori in conseguenza del comportamento asseritamente truffaldino e, in ogni caso, colpevolmente decettivo, tenuto da taluni dipendenti della banca nella gestione delle risorse finanziariedegli attori; a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha evidenziato come, sulla base degli elementi istruttori complessivamente disponibili, fosse rimasta esclusa l’attribuibilità, a carico dei dipendenti della Deutsche Bank s.p.a., di comportamenti illeciti,tanto dolosi quanto colposi, dovendo, per altro verso, escludersi laresponsabilità risarcitoria della Deutsche Bank s.p.a. in relazione al comportamento del dipendente Di Liberto, in quanto estraneo alla stessabanca; avverso la sentenza della corte d’appello, Gian Marco Baggini e Andrea Baggini propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivid’impugnazione; la Deutsche Bank s.p.a. resiste con controricorso, cui ha fatto seguitoil deposito di memoria; consideratoche, Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri conil primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata peromesso esame di fatti decisivi controversi (in relazione all’art. 360 n.5 c.p.c.), per avere la corte territoriale illegittimamente omesso la considerazione dell’insieme degli elementi istruttori analiticamente richiamati in ricorso emersi nel corso del procedimento penale, in ipotesi idonei a determinare, ove opportunamente considerati, una diversadecisione della lite; inparticolare, la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto diescludere la responsabilità ex art. 2049 c.c. della banca basando la propriadecisione sulle sole dichiarazioni rese dalle persone offese; sottoaltro profilo, i ricorrenti sostengono che la Corte di cassazione insede penale avrebbe riconosciuto che le condotte dei dipendenti di Deutsche Bank s.p.a. avrebbero facilitato materialmente le condotte truffaldinedel Di Liberto, e che la loro condanna fu esclusa unicamente acausa della dichiarazione di inammissibilità del ricorso presentato dal pubblico ministero, siccome affetto da genericità: circostanza, quest’ultima, tale da costituire il fatto storico decisivo ai fini del decidere; ilmotivo è inammissibile ; osservail Collegio come gli odiern i ricorrent i abbia no prospettato il vizioin esame secondo il paradigma dell’omesso esame di fatti decisivi controversiin coerenza al disposto di cui all’art. 360 c.p.c. comma 1 n. 5; ciò premesso, tuttavia, l e critiche avanzate attraverso la proposizionedella censura in esame appaiono nel loro complesso tutte orientate,non già alla denuncia di un preteso omesso esame di specifici accadimenti o di particolari circostanze in senso storico - naturalistico (sul punto v.

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019 , Rv. 655413- 01 ) , bensì a sollecitare una rivalutazione dei mezzi probatori Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri assunti nel giudizio di merito, nel caso di specie consistenti nel complessodelle informazioni rinvenute da altro procedimento penale ; si tratta di un’impostazione critica che, rivendicando una rivalutazionenel merito dei fatti di causa e delle prove, deve ritenersi nonconsentita in sede di legittimità; èperaltro appena il caso di rilevare come l’insieme delle circostanze dedotteattraverso la denuncia del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. risultino comunque puntualmente rilevate ed esaminate nel provvedimento impugnato , avendo il giudice a quo specificamente motivato, per ciascuna di esse, la relativa inconferenza ai fini dell’individuazione di un ’ eventuale responsabilità della Deutche Bank aisensi dell’ art. 2059 c.c. ; conil secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata perviolazione e/o falsa applicazione degli artt. 99, 100, 112 c.p.c. e dell’art.622 c.p.p., nonché dell’art. 132 c.p.c. comma 1 n. 4, degli artt. 115e 116 c.p.c. e degli artt. 2697 e 2049 c.c. (in relazione all’art. 360, nn.3, e 4, c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso, non solo il dolo dei dipendenti De Mielesi e Crespi, ma anche la loro colpa,sulla base di una errata applicazione delle norme di diritto e in particolaredell’art. 2049 c.c.; rilevanoi ricorrenti come l’indagine del giudice d’appello avrebbe dovuto ricomprendere anche l’esame dell’elemento soggettivo degli altri dipendenti della filiale di via San Prospero della banca, sì da lasciareemergere, da un lato, la colpa dei dipendenti di Deutsche Bank s.p.a.e, dall’altro, la circostanza dell’avvenuto utilizzazione, da parte della Deutsche Bank s.p.a., dell’attività del Di Liberto, al di là dell’insussistenza di alcun rapporto di dipendenza dello stesso dalla banca;Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri sottoaltro profilo, i ricorrenti si dolgono della pronuncia impugnata per avere la corte territoriale erroneamente escluso l’applicabilità dell’art.2049 c.c. al caso concreto e dunque per non aver considerato ilDi Liberto alle dipendenze di Deutsche Bank: affermano i ricorrenti che la responsabilità in relazione ai danni causati da un falso promotore,quale sarebbe nel caso Di Liberto, debba essere vagliata ex art. 2049 c.c. poiché, trattandosi di rapporto di fatto, non assumerebberodecisivo rilievo, né la natura, né la fonte del rapporto tra preponente e preposto, e non sarebbe necessario che lo stesso abbiacarattere di continuità od onerosità; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione de l motivo in esame, i ricorrent i – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dalle norme di legge richiamate – si sia no limitat i ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concretaa mezzo delle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sededi legittimità, unicamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica de i ricorrent i , l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente gli stess i nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; nel caso di specie, al di là del formale richiamo, contenuto nell’epigrafedel motivo d’impugnazione in esame, al vizio di violazione e falsa applicazione di legge, l’ ubi consistam delle censure sollevate Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 - Cons. Rel.

Marco Dell’Utri dagli odiern i ricorrent i deve piuttosto individuarsi nella negata congruità dell’interpretazione fornita dalla corte territoriale del contenuto rappresentativo degli elementi di prova complessivamente acquisiti,dei fatti di causa o dei rapporti tra le parti ritenuti rilevanti ; sitratta, come appare manifesto, di un’argomentazione critica con evidenza diretta a censurare una (tipica) erronea ricognizione della fattispecieconcreta, di necessità mediata dalla contestata valutazione delle risultanze probatorie di causa; e pertanto di una tipica censura diretta a denunciare il vizio di motivazione in cui sarebbe incorso il provvedimentoimpugnato; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti ; sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater, dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;

P.Q.M.

Cameradi consiglio del 3 giugno 2024 – R.G. n. 14952/2021 - Cons. Rel. Marco Dell’Utri Dichiarainammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidatein complessivi euro, 7.200,00, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori comeper legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per