Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Tiozzo Fabio, challenged a lower court ruling against a bankruptcy entity, but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within 40 days of the proposal, the appeal is deemed withdrawn and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.14039/2023 R.G. proposto da : TIOZZO FABIO, elettivamente domiciliato in Treviso VIA MANZONI, presso lo studio dell’avvocato CODEMO ANDREA (CDMNDR71H06L407U) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro FALLIMENTO TREVIMOTOR SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA VESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato IRTI ALFREDO (RTILRD71D30A515U) rappresentato e difeso dall'avvocato DE ROSA MARCO (DRSMRC58M18C957G) -controricorrente- nonchè contro PANNORICA SRL, TIOZZO FASIOLO LAURA, MUNERATI EDDY -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.577/2023 depositata il 15/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’unica parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R