Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case termination within 40 days.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the statutory 40-day period. The appellant, representing Yoda Spv Srl and Intesa San Paolo, did not request a decision on the termination proposal after it was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case termination within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18385/2023 R.G. proposto da : ANTOLINI NICOLA, elettivamente domiciliato in VERONA VIA DEL FANTE 5, presso lo studio dell’avvocato CARLI CLAUDIO (CRLCLD50R03L781V) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro YODA SPV SRL, elettivamente domiciliato in VERONA P.ZA BRA 26D, presso lo studio dell’avvocato BULGARELLI ALDO (BLGLDA54D16L781Q) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro INTESA SAN PAOLO, VENTURINI LUISA -intimati- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1294/2023 depositata il 13/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’unica parte co stituita , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R