Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Castellano, filed the appeal against a lower court judgment but remained silent regarding the proposed settlement for over a month. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.10775/2023 R.G. proposto da : CASTELLANO LELIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUDOVISI 35, presso lo studio dell’avvocato MORETTI ANDREA (MRTNDR73A02H501C) rappresentato e difeso dagli avvocati AMBROSINO FRANCESCO (MBRFNC61S24F839L), MICCOLI MARIO (MCCMRA74B16C129D) -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 2, presso lo studio dell’avvocato FERRONI FRANCESCO (FRRFNC58C18C912K) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MILANESI DANIELA (MLNDNL76C67D548R) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n.469/2023 depositata il 01/03/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Ro