Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, causing procedural extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against ENI Gas e Luce SpA, did not act after the lower court proposed a settlement. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.9871/2023 R.G. proposto da : LEONE VINCENZO, elettivamente domiciliato in CASERTA VIA MICHELE RUTA 46 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DURAZZANO LUISA (DRZLSU75D70B963G) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ENI GAS E LUCE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) rappresentato e difeso dall'avvocato LA RUSSA ANTONINO GERONIMO GIOVANNI M. (LRSNNN80D02F205D) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO MILANO n.3557/2022 depositata il 11/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,i