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Decreto — n. 21267/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to court's proposal for case settlement within 40 days.

Numero d'incarto Decreto — n. 21267/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for settlement within the statutory 40-day period. The appellant, representing a client against a bank, had not requested a decision on the proposed settlement despite the deadline passing. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights and ordered the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a court's proposal for settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the imposition of costs on the non-responding party.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal deadline waiver of appeal rights procedural default costs allocation condono delle spese procedurali conseguenze del ritiro rinuncia al reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.979/2023 R.G. proposto da : BRUGNERA ELISABETTA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIANO 40/A, presso lo studio dell’avvocato BONOLI FEDERICO (BNLFRC56R02H501G) rappresentato e difeso dall'avvocato BARUFFI ALDO (BRFLDA59L18M089G) -ricorrente- contro BANCA DEL MEZZOGIORNO MEDIOCREDITO CENTRALE SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE LIEGI 28, presso lo studio dell’avvocato GRIECO ANTONIO (GRCNTN60D02H501U) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro BANCA DELLA MARCA CREDITO COOPERATIVO SOC COOP -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TRIESTE n.417/2022 depositata il 03/11/2022 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’unica parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in