Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 21260/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, resulting in withdrawal.

Numero d'incarto Decreto — n. 21260/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision on the settlement proposal within the statutory 40-day period. The parties had agreed to settle the dispute, but the appellant remained silent despite the deadline expiring. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a renunciation of the right to proceed, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to bear half of the litigation costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the allocation of costs.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal withdrawal settlement offer deadline procedural extinction litigation costs allocation renunciation of appeal condono delle spese procedurali forza di cosa giudicata parziale compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;
art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19848/2023 R.G. proposto da : CONTINISIO MARIA, D'OPPIDO CAMILLA, D'OPPIDO TIZIANA, elettivamente domiciliati in presso lo studio dell’avvocato LASCO ROBERTA (LSCRRT78D51G942O) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in SAN FELE VICO I KENNEDY N 1, presso lo studio dell’avvocato DONOFRIO GIUSTINO (DNFGTN64A14H831V) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO POTENZA n.370/2023 depositata il 27/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida– previa compensazione della metà - in Euro 1 . 5 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/07/2024.