Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within 40 days, extinguishing the case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the statutory 40-day period. The proceedings involved a dispute between the Bodenza family and the Prefecture of Catania regarding mafia-related victim solidarity, with the lower court's decision being the subject of the appeal. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the right to proceed, thereby terminating the litigation and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the prescribed period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11323/2023 R.G. proposto da : BODENZA FRANCESCO PAOLO, BODENZA PIETRO, BODENZA GIUSEPPE SALVATORE, BODENZA PAOLA rappresenta ti e dife si dell’avvocato Vincenzo RAGAZZI (RGZVCN77D13M088Z - vincenzo.ragazzi@pec.ordineavvocaticatania.it) e d all'avvocato Giuseppe NICOSIA (NCSGPP63P25H163K - giuseppe.nicosia@avvragusa.legamail.it) -ricorrenti- contro PREFETTURA DI CATANIA, COMITATO DI SOLIDARIETÀ PER LE VITTIME DEI REATI DI TIPO MAFIOSO, MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliati in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587- ags.rm@mailcert.avvocaturastato.i) che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 2082/2022depositata il 10/11/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.153 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/07/202