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Decreto — n. 21196/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21196/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21196/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23089/2023 R.G. proposto da : SRL FIRE CARS, elettivamente domiciliato in GRAGNANO VIA BRANDI 3, presso lo studio dell’avvocato COTICELLI PASQUALE (CTCPQL53E19E131L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIUSTI ANTONIETTA, GRIECO FEDERICO, GRIECO IMMACOLATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO (CNTPIO70E31G568X) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI VALERIO (RCCVLR69T24H501W) -controricorrenti- nonchè contro CAR OIL SYSTEM SRL, GRIECO ANTONIO, LONGOBARDI ROSA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.1850/2023depositata il 22/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21196/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SRL FIRE CARS, elettivamente domiciliato in GRAGNANO VIA BRANDI 3, presso lo studio dell’avvocato COTICELLI PASQUALE (CTCPQL53E19E131L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIUSTI ANTONIETTA, GRIECO FEDERICO, GRIECO IMMACOLATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO (CNTPIO70E31G568X) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI VALERIO (RCCVLR69T24H501W) -controricorrenti- nonchè contro CAR OIL SYSTEM SRL, GRIECO ANTONIO, LONGOBARDI ROSA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.1850/2023depositata il 22/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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spese legali spese di esecuzione valore litigioso riduzione delle spese giudiziarie calcolo dell'indennità risarcitoria anticipo delle spese

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.23089/2023 R.G. proposto da : SRL FIRE CARS, elettivamente domiciliato in GRAGNANO VIA BRANDI 3, presso lo studio dell’avvocato COTICELLI PASQUALE (CTCPQL53E19E131L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GIUSTI ANTONIETTA, GRIECO FEDERICO, GRIECO IMMACOLATA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MACHIAVELLI, 25, presso lo studio dell’avvocato CENTRO PIO (CNTPIO70E31G568X) rappresentato e difeso dall'avvocato RICCIARDI VALERIO (RCCVLR69T24H501W) -controricorrenti- nonchè contro CAR OIL SYSTEM SRL, GRIECO ANTONIO, LONGOBARDI ROSA -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE TORRE ANNUNZIATAn.1850/2023depositata il 22/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’unica parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Rom