Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The parties involved were the Terranova family and Intesa San Paolo, represented by Intrum Italy, regarding a dispute originally heard by the Brescia Court of Appeal. The court ruled that the appellant's silence constituted a formal renunciation of the appeal under the Civil Procedure Code, resulting in the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to respond to a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22101/2023 R.G. proposto da : TERRANOVA ANDREA, TERRANOVA PAOLO, TERRANOVA MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliati in SANTA MARIA CAPUA VETERE VIA GIUSEPPE BONAPARTE 20 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GIOJELLI FRANCESCO (GJLFNC73B28B715Y) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro INTRUM ITALY S.P.A., elettivamente domiciliato in JESI VIA PASQUINELLI 2/A TORRE 4, presso lo studio dell’avvocato BIGI GIOVANNA (BGIGNN76A69E388X) che lo rappresenta e difende, la quale agisce in rappresentanza diINTESA SAN PAOLO SPA -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.654/2023 depositata il 17/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,