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Ordinanza — n. 21170/2024 — snciv Generato dall'IA

Court corrects Supreme Court order for lawyer name error and adds litigation cost deduction clause.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21170/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court ordered a material correction to a previous judgment regarding the incorrect listing of a defense attorney and the omission of a cost deduction clause. The parties argued that the original order contained clerical errors in identifying the new counsel and failing to allocate litigation expenses as required by law. The court ruled that such errors must be rectified via the specific material correction procedure rather than through ordinary appeals to ensure rapid execution.

Regesto Legislator

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Art. 287, 288 c.p.c.; In cases of clerical errors in Supreme Court orders, the remedy is the material correction procedure under Articles 287 and 288 of the Civil Procedure Code, not ordinary appeals, to guarantee the rapidity of obtaining an enforceable title for the requesting party.

Parole chiave

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material correction procedure clerical error correction litigation cost deduction Supreme Court order defense attorney identification correzione di errore materiale risarcimento per errore giudiziario oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Costruzioni s.r.l., il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 93 cod. proc. civ.
Luca De Pari e questi, nel medesimo atto, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod.
Art. 287 cod. proc. civ.
Art. 288 cod. proc. civ.
Art. 391-bis cod. proc. civ.
civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 17/05/2017, n. 12437
(ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;
Cass. 24/02/2016, n. 3566
Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n.
Cass., Sez. U., 07/07/2010, n. 16037
Cass., Sez. U., 27/06/2002, n. 9438
Cass. 04/05/2009, n. 10203
9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass.
Cass. 17/09/2013, n. 21213
10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass.
Cass. 16/01/2024, n. 1625
21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625); p.
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA nel procedimento iscritto d’ufficio al n. 15668/2023 R.G. per correzione di errore materialerelativa alla ordinanza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE n. 13266/2023, emessa in data 15maggio 2023 sul ricorso iscritto al n. 17641/2021R.G., già pendente tra UNIPOLREC S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio Giuseppino –ricorrente – e ORLANDI MARIO ODDINO,rappresentato e difeso dall’Avv. Luca De Pari –controricorrente – nonché SACCARSO ABBRUZZESE PASQUALINA FALLIMENTO F.M.

APPALTI S.R.L. –intimati – CORREZIONE ERRORE MATERIALE –OMESSA DISTRAZIONE SPESE DI LITE r.g. n. 15668/2023 Cons. est. Raffaele Rossi Udita la relazione svolta nella camera di consiglio tenuta il giorno 24 aprile 2024dal Consigliere RAFFAELE ROSSI. Rilevato che con ordinanza n. 13266/2023 pubblicata in data 15 maggio 2023, questa Corte, a definizione del ricorso iscritto al R.G. n. 17641/2021, ha rigettato l’impugnazione di legittimità proposta daUnipolRec S.p.A., condannando quest’ultima alla refusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente Mario Oddino Orlandi; a seguito di istanza di correzione di ufficio di errore materiale presentata dal difensore costituito della D.G.

Costruzioni s.r.l., il Presidente titolare della terza sezione civile ha disposto l’iscrizione a ruolo del relativo procedimento; per la trattazione di esso è stata quindi fissata, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ., l’adunanza camerale di cui in epigrafe, in relazione alla quale parte controricorrente ha depositato memoria , mentreil Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; Considerato che nel giudizio di legittimità iscritto al R.G. n. 17641/2021, il controricorrente Mario Oddino Orlandi, originariamente costituito con il patrocinio dell’Avv.

Franco Caponi, aveva depositato in corso di causa memoria di costituzione di nuovo difensore, nominando quale suo patrono l’Avv. Luca De Pari e questi, nel medesimo atto, aveva formulato istanza di attribuzione delle spese processuali relative al al giudizio di cassazione, rendendo la dichiarazione prescritta all’uopo dall’art. 93 cod. proc civ.; nella menzionata ordinanza di questa Corte, per mero error calami, risultano: in epigrafe, erroneamente indicato il nominativo del difensore di parte controricorrente; omessa, nella pronuncia relativa alle spese, l’attribuzione in favore del predetto difensore; r.g. n. 15668/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma, garantendo con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo, anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione ex art. 391-biscod. proc. civ. (ex multis, Cass. 17/05/2017, n. 12437;

Cass. 24/02/2016, n. 3566; Cass., Sez U, 07/07/2010, n. 16037); va pertanto disposta la correzione della ordinanza di questa Corte n. 12128/2023, con l’emenda del nominativo del difensore di parte controricorrente e l’aggiunta della clausola di distrazione, sia nella motivazione che nel dispositivo; non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass., Sez. U. , 27/06/2002, n. 9438; Cass. 04/05/2009, n. 10203; Cass. 17/09/2013, n. 21213; Cass. 16/01/2024, n. 1625); p. q. m. Dispone la correzione della ordinanza n. 13266/2023 emessa da questa Corte in data 15maggio 2023, nel senso che: -in epigrafe, laddove leggesi «Mario Oddino Orlandi, elettivamente domiciliato in Roma, via Appia Nuova n. 126, presso lo studio dell’Avvocato Franco Caponi, che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura in calce al ricorso» debba invece intendersi «Mario Oddino Orlandi, elettivamente domiciliato in Roma, via Tuscolana, n. 589, presso lo studio dell’Avvocato Luca De Pari, che lo rappresenta e lo difende, in virtù di procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore»; r.g. n. 15668/2023 Cons. est.

Raffaele Rossi -in motivazione, alla pagina 8, rigo ventidue, dopo le parole «come da dispositivo», siano aggiunte le parole «con distrazione in favore del difensore come indicato in epigrafe»; -in dispositivo, alla pagina 9, rigo dodici, dopo le parole «di legge» sia aggiunta la frase «con distrazionedelle spese del presente giudizio di legittimitàin favore de l difensore costituit o , Avv. Luca De Pari , per dichiarazione di anticipo resa».