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Ordinanza — n. 21076/2024 — snciv Generato dall'IA

Italian Court dismisses jurisdictional appeal due to failure to deposit the contested court order.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21076/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the jurisdictional appeal inadmissible because the appellant failed to deposit the contested court order with the filing. Although the appellant argued the civil trial should be suspended pending the criminal judgment, the court noted the submitted document was merely a hearing minute, not the actual order. Consequently, the court could not review the merits of the suspension request or the jurisdictional objection.

Regesto Legislator

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Art. 360, c. 1, n. 1 c.p.c.; Art. 360, c. 1, n. 2 c.p.c.: A jurisdictional appeal is inadmissible if the appellant fails to deposit the contested order, preventing the court from examining the grounds for suspension.

Parole chiave

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jurisdictional appeal failure to deposit suspension of proceedings civil trial criminal trial risarcimento del danno civile procedura di rivendicazione nel pignoramento causa civile

Disposizioni normative citate

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Art. 295 cod. proc. civ.
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo che la causa fosse riunita ad un’altra pendente tra Stefania Calotà e il medesimo Laurenti e sollecitando anche la sospensione del giudizio civile, ai sensi dell’art. 295 cod.
Art. 75, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R.
art. 295 cod. proc. civ
Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo che la causa fosse riunita ad un’altra pendente tra Stefania Calotà e il medesimo Laurenti e sollecitando anche la sospensione del giudizio civile, ai sensi dell’art. 295 cod.
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 16651/2023 R.G. proposto da: AGNELLI GERARDO, rappresentato e difeso d a ll’avvocato CIARROCCHI ALESSANDRO (CRRLSN77C10E783D), domiciliato presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro LAURENTI SILVANO -intimato- avverso l’ORDINANZA del TRIBUNALE di FERMO n. 2555 /2023 depositata il23/06/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSA 1. Gerardo Agnelli ha convenuto in giudizio Silvano Laurenti, davanti al Tribunale di Fermo, chiedendo che fosse condannato al R.G. 16651/2023 Cron.

Rep. C.C. 21/5/2024 C.C. 14/4/2022 REGOLAMENTO DI COMPETENZA. risarcimento dei danni patiti in conseguenza delle lesioni da lui subite. Si è costituito in giudizio il convenuto, chiedendo che la causa fosse riunita ad un’altra pendente tra Stefania Calotà e il medesimo Laurenti e sollecitando anche la sospensione del giudizio civile, ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., in attesa della definizione di un processo penale che vedeva il convenuto imputato. Il Giudice istruttore, con ordinanza del 23 giugno 2023, ha dichiarato la sospensione del processo in attesa del passaggio in giudicato della sentenza penale relativa al giudizio di cui al n. r.g. 1906 del 2020 del medesimo Tribunale di Fermo.

2. Contro l’ordinanza di sospensione propone regolamento di competenza Gerardo Agnelli con atto affidato ad un solo motivo. Silvano Laurenti non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo che il regolamento di competenza venga dichiarato improcedibile per mancato deposito dell’ordinanza impugnata. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta violazione dell’art.295 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 75 e 441 cod. proc. pen., oltre a difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata.

Il ricorrente premette che il Laurenti ha chiesto di essere giudicato in sede penale con il rito abbreviato e che egli, non accettando quel rito, ha preferito agire in sede civile piuttosto che costituirsi parte civile nel processo penale; da tale mancata accettazione deriverebbe l’inapplicabilità della disposizione dell’art. 75, comma 3, del codice di rito penale. Ciò premesso, il ricorrente ricorda che la sospensione del giudizio civile è da considerare un evento eccezionale, collegato alla sola eventualità per cui la decisione penale abbia la potenziale attitudine a riflettersi con efficacia vincolante nel giudizio civile; eventualità, questa, che non sussisterebbe nel caso di specie.

La mancata accettazione del rito abbreviato, infatti, ha fatto sì che l’Agnelli non si sia costituito parte civile nel processo penale; e la sospensione non potrebbe comunque avere luogo in considerazione, tra l’altro, del fatto che non c’è identità tra le parti civili del processo penale e gli attori in sede civile. 1.1. La Corte rileva che il ricorso è improcedibile. Come correttamente ha osservato il Procuratore generale nelle sue conclusioni per iscritto, il ricorrente non ha provveduto a depositare, unitamente al ricorso, anche il provvedimento impugnato.

Nell’apposita finestra esistente sul desk del processo telematico davanti a questa Corte, infatti, risulta sì depositato un provvedimento che, asseritamente, è quello impugnato; ma così non è nella realtà, perché quel provvedimento non è altri che il verbale dell’udienza del 20 aprile 2023 davanti al Giudice dott. Francesco De Perna del Tribunale di Fermo, il quale ha assunto la causa in riserva in risposta ad una serie di richieste delle parti. La Corte, pertanto, non è in condizioni di conoscere quale sia il contenuto del provvedimento impugnato e quali siano le ragioni della sospensione.

Si deve comunque rilevare, ad abundantiam, che il ricorso, ove pure fosse procedibile, sarebbe inammissibile, perché è strutturato in modo tale che, nonostante una serie di riferimenti normativi in astratto corretti, non permette di comprendere quale sia la concreta vicenda in corso, né in sede penale né in sede civile. Né può dirsi sufficiente, a tale scopo, la produzione della sentenza del Tribunale penale di Fermo a carico, tra l’altro, di Akid Saif e non dell’intimatoLaurenti.

2. Il regolamento di competenza, pertanto, è dichiarato improcedibile. Non occorre provvedere sulle spese, atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato. Sussistono tuttavia le condizioni di cui all’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte del ricorrent e, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiaraimprocedibile il regolamento di competenza. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se