Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to res judicata on prescription issue.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Elipso Finance S.r.l. inadmissible because the core issue of debt prescription had already been definitively resolved. Alessandro Di Pietro had previously filed an opposition contesting the enforceability of the debt, which the lower courts ruled was prescribed after ten years. Since the same legal question was already settled by a final judgment between the same parties, the new appeal was barred by the principle of res judicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 615 c.p.c.; Art. 29 c.p.c.: When the same legal issue regarding the prescription of a claim has already been definitively adjudicated between the same parties, a subsequent appeal on that identical ground is inadmissible due to the binding force of the prior judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14168/2022R.G. proposto da ELIPSO FINANCE S.R.L., rappresentatae difesa dall ’ avv. Roberto Tartaglia , con domicilio digitale robertotartaglia@ordineavvocatiroma.org -ricorrente - contro ALESSANDRO DI PIETRO, rappresentato e difeso dall’avv. Guido Cesarini, con domicilio digitale guidocesarini@ordineavvocatiroma.org -controricorrente - avverso la sentenza n. 1709del 15/3/2022 della Corte d’appello di Roma; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del12/6/2024 dal Consigliere Dott.
GIOVANNI FANTICINI; RILEVATO CHE : −nell’espropriazione forzata presso terzi promossa da Elipso Finance S.r.l., l’esecutato Alessandro Di Pietro proponeva opposizione ex art. 615 2 cod. proc. civ. (così riqualificata dal giudice di merito) sostenendo che il credito azionato (e recato dal decreto ingiuntivo n. 22630/1992) era da reputarsi prescritto; −l a creditrice Elipso Finance chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere in conseguenza della rinuncia agli atti della procedura esecutiva; −i l Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10241 del 19/5/2017, accoglieva l’opposizione e dichiarava prescritto il credito della Elipso Finance;
−l ’ impugnazione della società veniva respinta dalla Corte d ’ appello di Roma con la sentenza n. 1709del 15/3/2022; −a vverso tale decisione, la Elipso Finance proponeva ricorso per cassazione, basato su due motivi; resisteva con controricorso Alessandro Di Pietro; −a ll’esito della camera di consiglio del 12 / 6 /2024, il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.; CONSIDERATO CHE : −è superfluo illustrare i motivi dell ’ impugnazione, perché il ricorso è inammissibile;
−i nfatti, Alessandro Di Pietro aveva già proposto opposizione, anterior- mente all’inizio dell’esecuzione forzata ex art. 615, comma 1, cod. proc. civ., per contestare il diritto della Elipso Finance di agire in executivis nei suoi confronti in forza del medesimo decreto ingiuntivo, che è poi stato azionato nella procedura espropriativa presso terzi da cui è scaturita l’op- posizione exart. 615, comma 2, cod. proc. civ., sulla quale si è pronunciata la sentenza qui impugnata; −nell’opposizione preventiva il Tribunale di Roma aveva respinto la do- manda dell’opponente, ma l’impugnazione di Alessandro Di Pietro era invece stata accolta dalla Corte d’appello di Roma, con la sentenza n. 1710 del 15/03/2022: la Corte territoriale riteneva maturata la prescrizione del di- ritto di credito della Elipso Finance S.r.l., poiché era stato azionato decorsi dieci anni dal passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda revocatoria della Banca Nazionale dell’Agricoltura (dante causa di Elipso) e non risultavano atti interruttivi anteriori al 2013;
−l a predetta sentenza n. 1710 del 15/3/2022 , resa tra le stesse parti, costituisce res iudicata, dato che l’impugnazione per cassazione proposta da Elipso Finance è stata dichiarata improcedibile con l’ordinanza di questa Corte n. 3429 del 06/02/2024; −in conclusione, p oiché sulla contestazione del diritto di agire in exe- cutivis per essere prescritto il credito azionato – e cioè, sulla medesima doglianza agitata in questo giudizio –si è formato il giudicato, il ricorso va dichiarato inammissibile; −all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità – da distrarre in favore del difensore antistatario del controricorrente (come da istanza formulata col controricorso) – e che sono liquidate, secondo i parametri normativi, nella misura indicata nel dispositivo;
−va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1- quater, D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. la Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario avv. Guido Cesarini, le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre ad accessori di legge;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ri- corrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, qualora dovuto.
Così de