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Ordinanza — n. 21048/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal against a Judge of Peace's jurisdiction decision is inadmissible as only appeal is allowed.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 21048/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the challenged judgment was issued by a Judge of Peace in first instance. The appellant argued for direct review under civil procedure codes, but the court noted that such judgments are only appealable on limited grounds. Consequently, the court ruled that a direct cassation appeal is procedurally impossible without a prior appeal.

Regesto Legislator

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Art. 339, third comma, cod. proc. civ.; Art. 360, first and second commas, cod. proc. civ.: Sentences of the Judge of Peace declaring jurisdiction are appealable on limited grounds, making direct cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

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Judge of Peace jurisdiction limited appeal grounds cassation inadmissibility procedural hierarchy civil procedure code riscossione di pene pecuniarie restituzione e risarcimento rimborso del debito

Disposizioni normative citate

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Art. 339, third comma, cod. proc. civ.
civ.), mentre la sentenza qui impugnata è stata emessa in primo grado dal giudice di pace ed era appellabile, ai sensi dell’art. 339 cod.
Art. 360, first comma, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.il ricorso è inammissibile; invero, il ricorso per cassazione è ammesso avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado (art. 360, primo comma, cod.
Art. 360, second comma, cod. proc. civ.
Considerato che: 1.il ricorso è inammissibile; invero, il ricorso per cassazione è ammesso avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado (art. 360, primo comma, cod.
Art. 46, cod. proc. civ.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
artt. 652 cod. proc. pen
art. 339 cod. proc. civ
civ.), mentre la sentenza qui impugnata è stata emessa in primo grado dal giudice di pace ed era appellabile, ai sensi dell’art. 339 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. Un., 18/11/2008, n. 27339
Cass. 18/02/2020, n. 4001
Cass. 18/01/2021, n. 711
Cass. 03/02/2023, n. 6441
Cass.18/01/2021, n.711; Cass. 03/02/2023, n. 6441), ma sono sempre impugnabili con appello, da propo r si ai sensi dell’art.
Cass. 29/05/2008, n. 14185
Cass. 10/11/2011, n. 23458
14185; Cass. 10/11/2011, n. 23458; Cass.12/10/2020, n.
Cass. 12/10/2020, n. 21975
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Testo completo

re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 16596 /20 2 0 R.G., proposto da Raffaello Giorgetti; rappresentatoe difeso da ll’Avvocato Alfredo Niro (alfedoniro@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procur a in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di Roberto Rossi; -intimato- per la cassazione della sentenza n.38/2020 de l GIUDICE di PACE di AREZZO,depositata il 27 gennaio 2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 giugno 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani .Rilevato che:

1. con sentenza 27 gennaio 2020, n. 38, il Giudice di pace di Arezzo ha dichiarato la propria incompetenza in fa v ore di quella del Tribunale di Perugia in ordine al la domanda proposta da Raffaello Giorgetti nei confronti di Roberto Rossi, avente ad oggetto l a restituzionedella somma di Euro 517 ,00 , che il primo aveva versato al secondo a titolo di rimborso delle spese sostenute per porre in esecuzione le statuizioni civili contenute in una sentenza di condanna penale emessa in primo grado dal Tribunale di Perugia ; statuizioni confermate in appello in seguito al la declaratoria di prescrizione del reato emessa dalla Corte d’appello di Perugia , ma integralmente caducate, unitamentealla condanna penale, dalla successiva sentenza assolutoria della Corte di cassazione; 2.avverso la sentenza del Giudice di pace, Raffaello Giorgetti ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 22 giugno2020, sullabase di due motivi , con cui ha dedotto la violazione degli artt. 652 cod. proc. pen., 336, secondo comma e 389 cod. proc. civ.; non ha svolto difese in sede di legittimità Roberto Rossi, rimasto intimato; 3.la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1, cod. proc. civ.. il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte; non sono state depositate memorie.

Considerato che: 1.il ricorso è inammissibile; invero, il ricorso per cassazione è ammesso avverso le sentenze pronunciate in grado d’appello o in unico grado (art. 360, primo comma, cod. proc. civ.), mentre la sentenza qui impugnata è stata emessa in primo grado dal giudice di pace ed era appellabile, ai sensi dell’art. 339 cod. proc. civ.; 1.a.in proposito, giova anzitutto ricordare, in linea generale, che tutte le sentenze pronunciate in primo grado, non solo del Tribunale ma anche del Giudice di pace, sono appellabili, a meno che non sia la legge a disporre il contrario, il ricorso per cassazione potendo essere proposto direttamente nei confronti della sentenza di primo grado, per saltum, soltanto allorché le parti siano tra loro d’accordo per omettere l’appello; 1.b.con riguardo alle sentenze del Giudice di pace, in particolare, va poi ribadito che, per effetto dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, esse sono ricorribili per cassazione solo in due ipotesi: se le parti sono d’accordo per omettere l’appello, secondo la previsione generale di cui all’art. 360, secondo comma, cod. proc. civ.; se il Giudice di pace ha pronunciato secondo equità su concorde richiesta delle parti, ex art.114 cod. proc. civ. (ex aliis, Cass. 31/07/2017, n. 19050); fatta eccezioneper tali ipotesi, tutte le sentenze del Giudice di pace pronunciate dopo la predetta data sono divenute suscettibili solo di appello, non rilevando, tra l’altro, con riguardo al mezzo di impugnazioneesperibile, la circostanza che siano pronunciate secondo diritto o secondo equità; le Sezioni unite di questa Corte hanno infatti chiarito che dall’assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal Giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell’art. 339 cod. proc. civ., è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione(Cass., Sez.

Un., 18/11/2008, n. 27339); 1.c. con specifico riguardo alle sentenze del G iudice di pace che statuiscono sullacompetenza, va ulteriormente precisato, a n cor più in particolare, che la riforma di cui al d.lgs. n.40 del 2006 non ha inciso sul disposto di cui all’art.46 cod. proc. civ., il quale prevede che le disposizioni degli artt. 42 e 43 dello stesso codice non si applicano nei giudizi davanti a quel giudice; pertanto, le sentenze del Giudice di pace che statuiscono soltanto sulla competenza e quelle che statuiscono siasulla competenza che sul merito non sono impugnabili, rispettivamente, con il regolamento di competenza necessario e con quello facoltativo (che, se proposti, devono essere dichiarati inammissibili: ex aliis, Cass. 18/02/2020, n. 4001;

Cass.18/01/2021, n.711; Cass. 03/02/2023, n. 6441), ma sono sempre impugnabili con appello, da propo r si ai sensi dell’art. 339, secondo comma, cod. proc. civ., se siano pronunciate su cause soggette a regola di decisione secondo diritto, oppure ai sensi dell’art.339, terzo comma, cod. proc. civ., se siano pronunciate su cause soggette a regola di decisione secondo equità ( ex aliis , Cass.29/05/2008, n. 14185; Cass. 10/11/2011, n. 23458; Cass.12/10/2020, n. 21975); 2.nella fattispecie in esame, viene in considerazione una causa il cui valore non eccede i limiti della giurisdizione equitativa necessaria del Giudice di pace; pertanto la sentenzadeclinatoria della competenza emessa dal Giudice di pacedi Arezzo era soggetta ad appello a motivi limitati ex art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., per violazione delle norme processuali sulla competenza ; trattandosi di sentenza emessa in primo grado ed appellabile, il ricorso per cassazione proposto avverso di essa va dichiarato inammissibile; 3.non vi è luogo provvedere sulle spese del giudizio di legittimità , stante l’indefensiodella parte intimata; 4.avuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

Per Questi Motivi La Corte dichiara inammissibileil ricorso; Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art.13, ove