Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing a client against Unipolsai and a liquidator, did not request a decision on the proposed settlement, triggering the automatic withdrawal mechanism under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a deemed renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18561/2023 R.G. proposto da : SEMINARA PIETRO ALFIO, elettivamente domiciliato in PEDARA VIA ALDO FABRIZI 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BONANNO FELDMANN LUIGI (BNNLGU68M03C351L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. F.G.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FERRARA CATERINA, COMMISSARIO LIQUIDATORE P.T.
DELLA THEMIS S.A. GENERAL INSURANCE COMPANY LTD IN LCA, IOANNIS GERMANOS-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.337/2023depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà dell’ammontare complessivo, in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida- previa compensazione della metà dell’ammontare - in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/07/20