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Decreto — n. 21043/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 21043/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the required forty-day period. The appellant, representing a client against Unipolsai and a liquidator, did not request a decision on the proposed settlement, triggering the automatic withdrawal mechanism under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced and ordered the appellant to bear the litigation costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Failure to respond to a settlement offer within the statutory period constitutes a deemed renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing party.

Parole chiave

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deemed renunciation settlement offer extinction of proceedings statutory time limits litigation costs Code of Civil Procedure automatic withdrawal azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
GENERAL INSURANCE COMPANY LTD IN LCA, IOANNIS GERMANOS-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.337/2023depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà dell’ammontare complessivo, in ragione della desistenza dal giudizio;
art. 380-bis c.p
GENERAL INSURANCE COMPANY LTD IN LCA, IOANNIS GERMANOS-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.337/2023depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18561/2023 R.G. proposto da : SEMINARA PIETRO ALFIO, elettivamente domiciliato in PEDARA VIA ALDO FABRIZI 26 DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato BONANNO FELDMANN LUIGI (BNNLGU68M03C351L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A. N.Q. F.G.V.S., elettivamente domiciliato in ROMA VIA SALARIA 292, presso lo studio dell’avvocato BALDI FRANCESCO (BLDFNC66L18H501G) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro FERRARA CATERINA, COMMISSARIO LIQUIDATORE P.T.

DELLA THEMIS S.A. GENERAL INSURANCE COMPANY LTD IN LCA, IOANNIS GERMANOS-intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIAn.337/2023depositata il 24/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;

Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà dell’ammontare complessivo, in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida- previa compensazione della metà dell’ammontare - in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/07/20