Cassation appeal dismissed due to waiver after 40 days of silence on proposed settlement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a proposed settlement within the statutory 40-day period. The appellant, IRETI S.P.A., sued the condominium and water company, but remained silent after the lower court offered a settlement. Consequently, the court ruled that the appellant's silence constituted a formal waiver of the appeal rights.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Silence by the appellant on a proposed settlement within forty days constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16305/2023 R.G. proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/4 DOM DIG, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro CONDOMINIO AMENDOLA, elettivamente domiciliato in RAPALLO CORSO MATTEOTTI 26 / 26, presso lo studio dell’avvocato BARBERO ALESSANDRO (BRBLSN78D29C621X) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro ACQUE POTABILI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n.580/2023 depositata il 19/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’unica parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in R