Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 21038/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 21038/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 21038/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16309/2023 R.G. proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/10, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro D'AMICO ANGELO, GUGGERI GIOVANNI, MARCHI GUIDO, MARCHI FABRIZIO, ACQUE POTABILI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1253/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 21038/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/10, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro D'AMICO ANGELO, GUGGERI GIOVANNI, MARCHI GUIDO, MARCHI FABRIZIO, ACQUE POTABILI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1253/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

Parole chiave

Generato dall'IA
titolo esecutivo per i crediti non contestati ritiro della domanda di esecuzione continuazione dell'esecuzione spese di esecuzione legittimazione per agire in via esecutiva azione di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1253/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.16309/2023 R.G. proposto da : IRETI S.P.A., elettivamente domiciliato in GENOVA VIALE SAULI 39/10, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE ALESSANDRO (DLLLSN70P02D969E) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro D'AMICO ANGELO, GUGGERI GIOVANNI, MARCHI GUIDO, MARCHI FABRIZIO, ACQUE POTABILI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE -intimati- avverso SENTENZA di TRIBUNALE GENOVA n.1253/2023 depositata il 24/05/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma,il 18/07