Cassation appeal dismissed due to non-compliance with the 40-day deadline for requesting a decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the Brindisi Local Health Authority's decision extinguished because the appellant failed to request a ruling within the statutory 40-day period. The appellant, representing healthcare operators, had not submitted a formal request for judgment after the deadline expired. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to dismiss the case and order the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is deemed withdrawn and the proceedings extinguished if the appellant fails to request a decision within the forty-day period following the communication of the proposal for settlement.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.6261/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in R oma, V ia G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato DI P ORTO A ndrea (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE I sabella (LDCSLL67B47L328X- loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it ) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI, elettivamente domiciliatain Roma, Via Aurelia 353, presso lo studio dell’avvocato CATALDI Barbara (CTLBBR77C58D862C) rappresentato e difeso dagli avvocati FRIOLO Maurizio (FRLMRZ64H09F152V - friolo.maurizio@coabrindisi.legalmail.it), PICCINNI Pierandrea (PCCPND76S23D862V- piccinni.pierandrea@ordavvle.legalmail.it ) -controricorrente- avverso la sentenza del TRIBUNALE di BRINDISI n. 1180/2022 depositata in data 1/08/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 80 0 ,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/0