Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, representing health operators, challenged a lower court ruling against the Taranto health authority but remained silent after the deadline expired. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to treat the silence as a waiver, extinguishing the proceedings and ordering the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Silence by the appellant after the expiration of the 40-day period to request a decision constitutes a waiver of the appeal, leading to the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5535/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in R oma, V ia G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato DI P ORTO A ndrea (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE I sabella (LDCSLL67B47L328X- loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.i t ) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, elettivamente domiciliata in Roma, Via Barnaba Tortolini 2, presso lo Studio Placidi in Taranto e rappresentata e difesa da ll’avvocato CARULLI Mariangela (CRLMNG64M42D761G - carulli.mariangela@oravta.legalmail.it) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE di APPELLO – Sezione Distaccata di Taranto n.266/2022 depositata il 20/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1. 22 0,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 25/07/202