Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, extinguishing the proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to request a decision within the mandatory 40-day period following the proposal of settlement. The appellant, representing health operators, challenged a lower court ruling against the Taranto Health Service but remained silent on the settlement offer. Consequently, the court applied Article 380-bis of the Code of Civil Procedure to deem the appeal withdrawn and ordered the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to request a decision on a proposed settlement within forty days results in the deemed withdrawal of the cassation appeal and the extinction of the proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5532/2023 R.G. proposto da : O.S.A. - OPERATORI SANITARI ASSOCIATI - SOC. COOP. ONLUS, elettivamente domiciliata in R oma, V ia G. B. M artini 13, presso lo studio dell’avvocato DI P ORTO A ndrea (DPRNDR50M02G702B - andreadiporto@ordineavvocatiroma.org) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LOIODICE I sabella (LDCSLL67B47L328X- loiodice.isabella@avvocatibari.legalmail.it ) -ricorrente- contro AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO, elettivamente domiciliata in Roma, V ia Barnaba Tortolini 2, presso lo studio Placidi e rappresentata e difesa dall’avvocato CARULLI Mariangela (CRLMNG64M42D761G - carulli.mariangela@oravta.legalmail.it ) -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE di APPELLO – Sezione Distaccata di Taranto n.268/2022 depositata il 20/07/2022.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. comunicata alle parti; considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
dichiara estinto il giudizio di cassazione; condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1. 2 60,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 25/07/2024 Il P