Decreto — n. 20996/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5215/2024 R.G. proposto da : BONACINA MANUELA, PIEVANI ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato BESUTTI LUIGI FABIO ATTILIO (BSTLFB73T02F205P) -ricorrente- contro COMUNE DI SIRMIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBONARDI ROBERTO (BNRRRT53L31B157H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1860/2023 depositata il 18/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20996/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : BONACINA MANUELA, PIEVANI ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato BESUTTI LUIGI FABIO ATTILIO (BSTLFB73T02F205P) -ricorrente- contro COMUNE DI SIRMIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBONARDI ROBERTO (BNRRRT53L31B157H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1860/2023 depositata il 18/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5215/2024 R.G. proposto da : BONACINA MANUELA, PIEVANI ALESSANDRO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difesi dall’avvocato BESUTTI LUIGI FABIO ATTILIO (BSTLFB73T02F205P) -ricorrente- contro COMUNE DI SIRMIONE, in persona del rappresentante in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocatoBONARDI ROBERTO (BNRRRT53L31B157H) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BRESCIA n.1860/2023 depositata il 18/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/07/2024