Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 20990/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for failure to notify heirs, ordering integration of necessary joinder of heirs.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20990/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court dismissed the appeal against a first-instance judgment due to procedural defects in notifying all necessary heirs of the deceased party. Although the appellant represented only some heirs, the court found that under Italian civil procedure, heirs are in necessary joinder, making the case indivisible. Consequently, the court ordered the integration of the adversarial proceedings with the remaining heirs within sixty days.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 331 c.p.c.; In cases involving the death of a party during first instance, heirs are in necessary joinder, requiring integration of adversarial proceedings against all heirs before the appeal can be validly heard.

Parole chiave

Generato dall'IA
necessary joinder of heirs indivisible cause procedural integration deceased party litigation adversarial proceedings assicurazione responsabilità civile professionale cassa di compensazione professionale responsabilità dell'avvocato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 331 c.p.c.
art. 331 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 6296/2014
331 c.p.c., da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi(tra le altre, Cass. n. 6296/2014).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 19418/2022 R.G. proposto da: PASSARELLI MARCO, domiciliato ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO FARINA e MASSIMO MICCICHE'; -ricorrente- contro ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , VIA CRESCENZIO 17/A, presso lo studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE; REALE MUTUA SPA, in persona del procuratore speciale indicato in atti, domiciliata ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO BERTI;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale indicato in atti, domiciliata ex lege in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato RODOLFO BERTI; -controricorrenti- nonchè contro ASCOLI VITO LUDOVICO; -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di ANCONA n. 470/2022,depositata il 13/04/2022 . Udita la relazione svolta nelle camer e di consiglio del 28/06/2024 e, in riconvocazione, del 22 luglio 2024 dal Consigliere ENZO VINCENTI. RITENUTO CHE: 1. – Con ricorso affidato a sei motivi, Marco Passarelli ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Ancona, resa pubblica in data 13 aprile 2022, che ne rigettava l’appello (proposto unitamente a Paolo Passarelli, Carolina Passarelli, Luca Passarelli –eredi di Germano Passarelli – e Bruna Bravi) avverso la decisione del Tribunale della medesima Città che, a sua volta, aveva respinto la domanda avanzata dai coniugi Germano Passarelli (poi deceduto nel corso del giudizio) e Bruna Bravi nei confronti dell’avvocato Vito Ascoli (che aveva chiamato in causa, a fini di manleva, le compagnie di assicurazione UnipolSai S.p.A., Allianz S.p.A. e Reale Mutua S.p.A.) per sentirlo condannare, a titolo di responsabilità professionale, al risarcimento dei danni patiti (nella misura, all’attualità, di euro 10.768.720,70), nonché alla ripetizione dei compensi percepiti (per lire 35.000.000). 2.

–Hanno resistito con rispettivi controricorsi Allianz S.p.A., Reale Mutua Assicurazioni S.p.A. e Unipolsai Assicurazioni S.p.A. , mentre non ha svolto attività difensiva in questa l’intimato Vito Ascoli. 3. –In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio hanno depositato memoria ex art. 380 bis .1 c.p.c. il ricorrente e l ’ Allianz S.p.A. CONSIDERATO CHE: 1. –In via preliminare di rito, va rilevato che il ricorrente non ha notificato il ricorso anche agli altri eredi di Germano Passarelli, deceduto nelle more del giudizio di primo grado, ossia, Paolo Passarelli, Carolina Passarelli, Luca Passarelli e Bruna Bravi: i primi trequali attori in prosecuzione e, quindi, tutti quali appellanti. 2.

–Varrà, quindi, osservare che in caso di morte di una delle parti nel corso del giudizio di primo grado, gli eredi, indipendentemente dalla natura del rapporto sostanziale controverso, vengono a trovarsi, per tutta la durata del processo, in una situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, con conseguente configurazione, in fase di gravame, di un’ipotesi di causa inscindibile ai sensi dell’art. 331 c.p.c., da cui la necessità che venga disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli eredi(tra le altre, Cass. n. 6296/2014).

P.Q.M.

dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Paolo Passarelli, Carolina Passarelli, Luca Passarelli e Bruna Bravi, quali eredidi Germano Passarelli , a cura del ricorrente nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza. Si comunichi. Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio della Terza Sezione civile della Corte