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Ordinanza Interlocutoria — n. 20989/2024 — snciv Generato dall'IA

Civil appeal against Ministry of Justice dismissed due to improper notification to district instead of general bar office.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20989/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Carmela Rescigno against the Ministry of Justice regarding a civil liability claim. The procedural flaw stemmed from the notification of the appeal to the district bar office rather than the General Bar Office. Consequently, the case was remanded for a new hearing to correct this jurisdictional error and ensure proper adversarial proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.; Art. 36, comma 2 c.p.c.: Appeals must be notified to the General Bar Office; failure to do so requires remand for regular notification and new hearing.

Parole chiave

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improper notification General Bar Office district bar office remand for new hearing civil liability claim procedural defect adversarial proceedings risarcimento per errore giudiziario

Disposizioni normative citate

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Art. 36, comma 1, lett. a) c.p.c.
Art. 36, comma 2 c.p.c.
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Testo completo

iato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4161/2023 R.G. proposto da: RESCIGNO CARMELA, rappresentata e difesa dall’avvocato DELLA VOLPE GIORGIO (DLLGRG67L29H703S), elettivamente domiciliata presso l’indirizzo PEC indicato dal difensore -ricorrente- contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI -intimata- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di NAPOLI n. 5171/2022 depositata il 07/12/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenutoche Carmela Rescigno, in nome proprio e nella qualità di erede del padre dott.

Pasquale Rescigno, convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Napoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri affinché fosse condannata, ai sensi della legge della legge RESPONSABILITÀ CIVILE MAGISTRATI. R.G. 4161/2023 Cron. Rep. C.C. 13/6/2024 C.C. 14/4/2022 13 aprile 1988, n. 117, e successive modifiche, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, da lei subiti in conseguenza degli errori inescusabili asseritamente commessi da alcuni magistrati del Tribunale di Salerno; che si costituì in giudizio la Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendo il rigetto della domanda; che il Tribunale rigettò la domanda e condannò l’attrice al pagamento delle spese di giudizio; che la decisione è stata impugnata dall’attrice soccombente e la Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 7 dicembre 2022, ha rigettato l’appello e ha compensato le ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli propone ricorso Carmela Rescigno con atto affidato a due motivi; che la Presidenza del Consiglio dei ministri non ha svolto attività difensiva in questa sede.

Consideratoche dagli atti risulta che il ricorso è stato notificato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli, anziché all’Avvocatura generale dello Stato; che è necessario, pertanto, provvedere alla regolare instaurazione del contraddittorio, concedendo termine alla ricorrente per il rinnovo della notifica; che la decisione della causa va rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte disponeche la parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso all’Avvocatura generale dello Stato entro sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e rinviala trattazione a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di consi