Cassation appeal dismissed due to failure to request decision within 40 days, resulting in case extinction and costs award.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The appellant, Bettonte Maria Ida, filed the appeal against a lower court judgment but remained silent after the deadline for requesting a ruling passed. Consequently, the court applied the relevant procedural articles to extinguish the proceedings and ordered the appellant to pay the opposing party's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: If the appellant fails to request a decision within forty days of the proposal's communication, the appeal is deemed renounced and the proceedings are extinguished, with the appellant bearing the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.11791/2023 R.G. proposto da : BETTONTE MARIA IDA, elettivamente domiciliata in Treviso , Strada Comunali Delle Corti 71, presso lo studio dell’avvocato Marzia CALLEGARO (CLLMRZ69A56L407R- marziacallegaro@pec.ordineavvocatitreviso.it) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro FRANCHI LEONARDO, domiciliato ex legein Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonino GIROLDINI (GRLNNN58D06L452Z- antonino.giroldini@rovigoavvocati.it) -controricorrente- avverso la SENTENZA d el TRIBUNALE di ROVIGO n. 737/2022 depositata il 7/09/2022.
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. comunicata alle parti;considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 c.p.c.; ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo,
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1.205,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 24/07/2