Decreto — n. 20982/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2935/2024 R.G. proposto da : DE GREGORI GIUSEPPE, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE GREGORI GIUSEPPE (DGRGPP55T24D969J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GENOVA n.1880/2023 depositata il 04/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20982/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : DE GREGORI GIUSEPPE, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE GREGORI GIUSEPPE (DGRGPP55T24D969J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GENOVA n.1880/2023 depositata il 04/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.2935/2024 R.G. proposto da : DE GREGORI GIUSEPPE, con domicilio digitale presso il proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato DE GREGORI GIUSEPPE (DGRGPP55T24D969J) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE -intimata- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE GENOVA n.1880/2023 depositata il 04/12/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.;Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,il 19/07/2024 IL P