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Ordinanza Interlocutoria — n. 20937/2024 — snciv Generato dall'IA

Court remands case to new docket for Albanese group's cassation appeal regarding unpaid specialist training fees.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 20937/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation ordered a remand to a new docket to address the cassation appeal filed by Dr. Albanese and her associates against a Rome Court of Appeal judgment. While the revocation appeal by other doctors was already fully decided, the court noted an administrative error in scheduling the Albanese group's case. Consequently, the judgment was limited to remanding only the specific cassation appeal regarding unpaid specialist training fees for this group.

Regesto Legislator

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Art. 391-bis c.p.c.; Art. 391 c.p.c.: When a court of cassation has partially decided a case due to procedural errors or incomplete prior rulings, it must remand the specific unresolved portion to a new docket for further examination.

Parole chiave

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remand to new docket cassation appeal partial decision procedural error specialist training fees public liability judicial organization impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 391-bis c.p.c.
34146/2019, depositata il 20dicembre 2019 – l’improcedibilità della proposta impugnazione, nulla, invece, statuiva con riferimento al ricorso proposto dai sanitari aventi come capofila la dott.ssa Albanese;- che esperito, dall’uno come dall’altro gruppo di medici, ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod.
Art. 391 c.p.c.
34146/2019, depositata il 20dicembre 2019 – l’improcedibilità della proposta impugnazione, nulla, invece, statuiva con riferimento al ricorso proposto dai sanitari aventi come capofila la dott.ssa Albanese;- che esperito, dall’uno come dall’altro gruppo di medici, ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod.
art. 391-bis cod. proc. civ
34146/2019, depositata il 20dicembre 2019 – l’improcedibilità della proposta impugnazione, nulla, invece, statuiva con riferimento al ricorso proposto dai sanitari aventi come capofila la dott.ssa Albanese;- che esperito, dall’uno come dall’altro gruppo di medici, ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod.

Giurisprudenza citata

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n. 34146/2019
n. 19395/2023
n. 4526/2015
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Testo completo

la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 6989-2021proposto da: ALBANESE CARLINA VENERANDA, DE ALFIERI WALTER, FAVUZZI ANGELA MARIA RITA, LEONTI DOMENICA ANTONIA, MANDURINO ANGELO GABRIELE, PUTORTÌ GIOVANNI PIETRO, RICCI PIERLODOVICO, RICCI MARCELLA (gli ultimi due, quali eredi di RICCI ANDREA), ROSSI GLORIA ANNA MARIA , TARARÀ GIUSEPPE, VENEZIANI AUGUSTO, elettivamente domiciliati in Roma, via Domenico Chelini 5, presso lo studio dell’Avvocato Maco TORTORELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITÀ E RICERCA, MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE;

Oggetto RESPONSABILITÀ CIVILE P.A. Rinvio a nuovo ruolo R.G.N.6989/2021 Cron. Rep. Ud.25/01/2024 Adunanza camerale -intimati - nonché da ANTONI ROBERTO, BAGLIONI CARLA, BALANI ALESSANDRO, BALESTRIERI MATTEO, BARDI CARLO, BASSOTTI GABRIO, BENINI BRUNO, BIANCHI CLAUDIO LUIGI PAOLO, CALVI ELENA, CAMMI FABIO, CARTA EMANUELE, CESPA GIUSEPPE, CIOCCA VIRGILIO, COLUMBANO ANTONICA, CONVERSANO MICHELE, D’AMBROSIO GIAMPIERO, DELLA CORTE SALVATORE, GIAQUINTO TEODORO, GIGLIOTTI FRANCESCO, LAUDANI GIUSEPPE, LENTINI ANGELO, LODESANI MANUELA, LOSASSO GIUSEPPE, LUCARINI PAOLO PIETRO, LUISI VINCENZO STEFANO, MANETTI STEFANIA, MANFREDINI GIULIA, nonché MANGANO DARIO CARMELO e MANGANO SERENA MARIA (quali eredi di Mangano Santo), MENNA PASQUALE ALDO, MESSINA ANGELA MARIA (quale erede di Mangano Santo), MITRA MARIA ENZA, NUZZI FRANCESCA, OLIVETTI ROBERTO, PAIELLI OTTAVIA, PANDIANI IRENE, PAROLI ELENA, PELLEGRINO MASSIMO, PEMPINELLO CIRO, PIERACCINI IDA CRISTINA, PIROZZI DOMENICO, PROTANO DOMENICO, REA ANGELOMARIA, REBECCHI LOREDANA, RESPANO SEBASTIANO, REY LUISA DELFINA, RICCIONI ROBERTO, RIGHI CLAUDIO, RIVA ANTONIO, RUGGIERI NICOLA, SANGUINETI ANGELO GIUSEPPE, SANTORO SALVATORE, SFERRAZZA DOMENICO, SPARANO ELISA, STICCHI VITTORIO, TAGLIAFIERRO ROBERTO, TAKLA MICHEL, TOXIRI GIOVANNI ANTONIO, TRAMINI MARIAGIOVANNA, TROIANO LUIGI, TUZI PAOLA, UNGARO GIANCARLO, VALENTI LORENZO, VIGLIANESI STEFANIA, VITIELLO GENNARO, VOLPATTI MAURIZIO, ZACCO PANCARI CARLO, elettivamente domiciliati in Roma, via Domenico Chelini 5, presso lo studio dell’Avvocato Marco TORTORELLA, che li rappresenta e difende; -ricorrenti - contro MINISTERO DELLA SALUTE, MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI; -intimati - Avverso l’ordinanza n. 3 4 146/2019 della Corte Suprema di Cassazione, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25/01/24dal Consigliere Dott.

Stefano G iaime GUIZZI . Ritenuto: - che Carlina Veneranda Albanese, e con la medesima altri otto dottori in medicina, meglio identificati in epigrafe, che hanno conseguito diploma di specializzazione, più gli eredi di un nono medico, hanno già proposto ricorso per cassazione, in via incidentale, avverso la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte d’appello di Roma, di rigetto della loro domanda risarcitoria in relazione alla mancata remunerazione del loro periodo di formazione specialistica, secondo quanto previsto, invece, dall’ordinamento comunitario; - che analoga impugnazione incidentale, avverso la stessa sentenza della Corte capitolina, veniva, altresì, proposta dal dott.

Roberto Antoni e dagli altri medici specializzati anch’essi meglio identificati in epigrafe; - che, tuttavia, questa Corte , mentre in relazione al ricorso per cassazione dei sanitari testé indicati (aventi, come detto, quali capofila il dott. Antoni) dichiarava – con ordinanza n. 34146/2019, depositata il 20dicembre 2019 – l’improcedibilità della proposta impugnazione, nulla, invece, statuiva con riferimento al ricorso proposto dai sanitari aventi come capofila la dott.ssa Albanese;- che esperito, dall’uno come dall’altro gruppo di medici, ricorso per revocazione ex art. 391-bis cod. proc. civ. della suddetta ordinanza n. 31146/2019, questa Corte –con sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 – mentre ha dichiarato l’intempestività, e dunque la conseguente inammissibilità, dell’impugnazione esperita dal dott.

Roberto Antoni e dagli altri medici al medesimo associati, ad un esito diverso è pervenuta per il ricorso avente come capofila la dott.ssaAlbanese; - che, difatti, in relazione all’impugnazione per revocazione esperita dalla dott.ssa Albanese e dagli altri medici alla medesima associati, si èosservato che – non essendo, in realtà, intervenuta alcuna decisione in ordine alla sentenza della Corte capitolina, da costoro allora impugnata per cassazione – questo giudice di legittimità ha “mantenuto la potestà di procedere, per la prima volta, alla deliberazione sul ricorso originariamente proposto dai predetti”; - che, pertanto, per la decisione del suddetto ricorso per cassazione (già rubricato come R.g. 26241 del 2015), questa Corte, avevadisposto – con la citata sentenza n. 19395/23, del 7 luglio 2023 – rinvio a nuovo ruolo , limitatamente alla posizione dei ricorrenti aventi come capofila la dott.ssa Albanese. considerato: - che l’adunanza camerale del giorno 24 gennaio 2024, tuttavia, è stata – erroneamente – fissata per la trattazione del ricorso R.g. 6989 del 2021, vale a dire il ricorso per revocazione dell’ordinanza di questa Corte n. 3 4 146/2019 , ricorso che ha avuto con la sentenza n. 19395/23 la sua compiuta definizione, quanto a tutti i soggetti allora impugnanti; -che resta, invece, ancora da decidere – come chiarito da tale sentenza –il ricorso per cassazione che la dott.ssa Albanese, e gli altri soggetti ad essa associati, ebbero “illo tempore” a proporre contro la sentenza n. 4526/15, del 24 luglio 2015, della Corte d’appello di Roma, ricorso rubricato come R.g. 26241/15; -che tale errore, quindi, impone di rinviare a nuovo ruolo – si ribadisce, per la decisione del solo ricorso che ha come capofila la dott.ssa Albanese e gli altri medici ad essa associati –il suddetto giudizio di legittimità (R.g. 26241/15), e non quello di revocazione (R.g. 6989 del 2021), che ha trovato una sua completa definizione.

PQM La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo, limita ta m ente alla dott.ssa Carlina Albanese e agli altri soggetti ad essa associati, per la trattazione del ricorso per cassazione rubricato come R.g. 26241/15. Così decis