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Ordinanza — n. 20884/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on procedural grounds but allows prescription claim, remanding case for retrial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20884/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the first ground of appeal inadmissible due to insufficient specificity of the complaint regarding the appeal judgment. While the second ground concerning the prescription period was accepted, the third ground was absorbed by the accepted claim. Consequently, the appealed sentence was annulled and remanded to the Court of Appeal of Rome for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The appeal must clearly identify contested points and specific complaints; failure to do so renders the complaint inadmissible, whereas substantive grounds regarding prescription remain valid if properly argued.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity of complaint prescription period remittal to appellate court omitted reasoning ipoteca legale del venditore validità dell'esecuzione titolo esecutivo

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 c.p.c.
civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn.
Art. 112 c.p.c.
Art. 2948 c.c.
17798) di modo che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 cod.
Art. 2697 c.c.
Art. 2487 c.c.
Art. 2880 c.c.
art. 112 cod. proc. civ
art. 342 cod. proc. civ
8053 del 7/04/2014) e , peraltro, la domanda proposta in p rimo grado dallo Spadoni non è compiutamente riportata nel ricorso per cassazione , cosicché la censura mossa con detto motivo è carente di specificità; con il secondo motivo ci si duole di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 342 cod.
art. 2948 cod. civ
17798) di modo che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 3 del 30.8.2011 n. 17798
Cass. Sez. I del 8.8.2013 n. 18951
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Testo completo

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2707/2022 R.G. proposto da : SPADONI BRUNO, elettivamente domiciliato in ROMA alla via SANNIO n. 61, presso lo studio dell’avvocato LA CORTE VINCENZO ANTONIO (LCRVCN58L29C351L) che lo rappresenta e difende, con domicilio digitale come in atti -ricorrente – contro UNICREDIT MANAGEMENT BANK S.P.A. quale mandataria di ARENA NPL ONE S.R.L., ora DOVALUE S.P.A. -intimata - avverso la SENTENZA d ella CORTE d ’ APPELLO di ROMA n. 4350/2021depositata il 15/06/2021 . R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore:

C. Valle Udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 2/05/2024 , dal Consigliere relatore CristianoValle. Rilevato che: la domanda di Bruno Spadoni, volta ad ottenere la cancellazione dell’iscrizione ipotecaria, nella qualità di terzo acquirente di bene immobile gravato da ipoteca in favore di Unicredit Banca S.p.a. (e basata sull ’ estinzione, per prescrizione, del credito cautelato), venne rigettata dal Tribunale di Velletri , che pure respinse l’eccezione di incompetenza territoriale e la domanda di garanzia della convenuta creditrice ipotecaria, in quanto venne, da detto giudice,reputato che la prescrizione decorre ss e dalla data di esigibilità concordata con un piano di ristrutturazione del debito di un gruppo di banche e , comunque , dalla data di scadenza dell’ultima rata del piano di rimborso quindicennale, non rilevando che gli atti interruttivi non fossero stati rivolti anche allo Spadoni, e avendo il detto Tribunale reputato ventennale il termine di prescrizione del diritto di espropriare il bene nei confronti del terzo acquirente, in adesione alla giurisprudenza di legittimità; la Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 4350 del 15/06/2021, ha respinto l ’ appello proposto da Bruno Spadoni, affermando a sua volta che :

è infondata la censura di omessa pronuncia ed inammissibile quella avvers o la reiezione dell’eccezione di prescrizione per carenza di effettiva e specifica doglianza contro la sentenza di primo grado; avverso la detta sentenza della Corte territoriale r icorre per cassazione,con atto affidato a tre motivi, Bruno Spadoni; Unicredit Management Bank S.p.a., quale mandataria di Arena NPL One S.r.l., ora DoValue S.p.a., già contumace nella fase d’appello, è rimasta intimata , sebbene risulti essere stata raggiunta dalla rituale notifica del ricorso;

R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle per l’adunanza camerale del 2/05/2024 il Procuratore Generale non ha presentato conclusioni scritte; il ricorrente ha depositato memoria; Considerato che il primo motivo reca censura di omessa e (o) insufficiente motivazione con riferimento al capo di doglianza in fase d’appello afferente la dedotta violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5 cod. proc. civ.; il motivoinammissibile: la motivazione della sentenza d ’ appello è stata resadalla Corte territoriale ed è pienamente comprensibile, nonché adeguata al minimo costituzionale, secondo la nota giurisprudenza nomofilattica (Cass. n. 22598 del 25/09/2018 Rv. 650880 - 01 e a partire da Sez.

U n. 8053 del 7/04/2014) e , peraltro, la domanda proposta in p rimo grado dallo Spadoni non è compiutamente riportata nel ricorso per cassazione , cosicché la censura mossa con detto motivo è carente di specificità; con il secondo motivo ci si duole di violazione e (o) falsa applicazione dell’art. 342 cod. proc. civ., per erronea valutazione, da parte della Corte territoriale, di inammissibilità del motivo di appelloconcernente il momento di decorrenza della prescrizione; il secondo motivo è fondato, in quanto nel ricorso di legittimità è riportata specificamente , alle pag. 15 e seguenti, l ’ ampia articolazione del motivo di appello in punto di decorrenza della prescrizione; pertanto, la Corte territoriale è incorsa in violazione della norma regolante i requisiti formali, di carattere sostanziale, dei motivi dell’impugnazionedi merito, ossia dell’art. 342 del codice di rito, laddove ha dichiarato inammissibile , per carenza di specificità, l ’ impugnazione sul punto della decorrenza della prescrizione anche nei confronti dello Spadoni, che era terzo acquirente del bene ipotecato;

R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle in tema di specificità dei motivi di impugnazione la giurisprudenza di questa Corte,da oramai oltre un lustro (da ultimo Sez. U n. 36481 del 13/12/2022 Rv. 666375 –01 e , in precedenza , Sez. U n. 27199 del 16/11/2017 Rv. 645991 - 01 ) a fferma che gl i artt. 342 e 434 cod.proc. c iv ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 22/06/2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 7/08/2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata; nella specie, come risulta dal ricorso, il motivo d’appello sulla decorrenza della prescrizione era pienamente rispondente allo schema legale, come sopra precisato dalla giurisprudenza nomofilattica e la Corte d’appello di Roma, con motivazione invero apodittica, si è limitata a confermare la motivazione della sentenza di primo grado, senza farsi carico in alcun modo, risultando l’argomentazione esposta in cinque righe del paragrafo 3 ad affermare che con riferimento al contratto di mutuo «il pagamento dei ratei configura un’obbligazione unica e il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell’ultima rata medesima (Cass.

Sez. 3 del 30.8.2011 n. 17798) di modo che il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2948 cod. civ. non può ritenersi applicabile neppure alla somma dovuta a titolo d’interessi (Cass. Sez. I del 8.8.13 n. 18951)»,senza in alcun modo affrontare il tema della posizione, con riferimento alla R.g. n. 2707 del 2022 Ad. 2/05/2024; estensore: C. Valle prescrizione, del terzo datore d’ipoteca, invece separatamente sviluppato e sottoposto al giudice del gravame; il secondo motivo è, pertanto,accolto; il terzo motivo pone censura di violazione del combinato disposto degli artt. 2697, 2487 e 2880 cod. civ. e vizio di carenza e (o) di omessa motivazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.; il terzo motivo, relativo al merito della questione elusa dalla corte territoriale con la scorretta sanzione di inammissibilità per difetto di specificità della doglianza, è assorbito dall ’ accoglimento del secondo motivo, in quanto strettamente da esso dipendente; in conclusione, il primo motivo è inammissibile; il secondo motivo è accolto, con assorbimento del terzo; la sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che nel procedere a nuovo esame dovrà attenersi a quanto in questa sede affermato e alla quale è demandato di provvedere alla regolazione delle spese di questa fase di legittimità; il deposito della motivazione dell’ordinanza è fissato nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 bis1 cod. proc. civ. p.q. m.

La Corte accoglie secondo motivo di ricorso , assorbito il t erz o e dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte di appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in