Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of proof for damage quantification in insurance claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the appellate court's rejection of the insurance claim. The lower courts found the plaintiff failed to prove the extent of the fire damage, noting that submitted photos were merely promotional and unrelated to the destroyed materials. The court ruled that the inability to quantify the loss was not an insurmountable objective impossibility but rather a failure by the claimant to provide adequate evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1226 c.c.; Art. 385, comma 1, c.p.c.: The inability to estimate damage must be objective and insuperable, not dependent on the claimant's failure to prove; appellate courts cannot re-evaluate evidence differently than the trial court.
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nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 18021/21 proposto da: -) Luminarie e Milleluci s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore Fabrizio Giovanni , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoLuigi Michele Bruno; -ricorrente - contro -) UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoMatteo Mungari; -controricorrente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce 21 dicembre 2020 n. 1230; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 giugno 2024 dal Consigliere relatore dott.
Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA 1. Nel 2010 Fabrizio Giovanni, nella qualità di rappresentante della società Luminarie e Milleluci s.r.l., convenne dinanzi al Tribunale di Brindisi la Società Milano Assicurazioni s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento del danno. A fondamento della domanda dedusse che il 1° luglio 2006 un deposito di materiali in uso alla società era stato attinto da un incendio; che l’incendio aveva distrutto le luminarie ivi depositate; che la società aveva stipulato Oggetto: liquidazione equitativa del danno - art. 1226 c.c. - applicabilità -presupposti.una polizza contro il rischio di danni da incendio con la Milano Assicurazioni s.p.a., che tuttavia non aveva pagato il dovuto indennizzo.
Si costituì in giudizio la Milano Assicurazioni s .p. a . (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a.), eccependo l’intervenuta prescrizione del diritto al pagamento dell’indennizzo assicurativo e l’inoperatività della garanzia; nel merito, chiese il rigetto della domanda formulata poiché destituita di fondamento in fatto e in diritto, sia in punto di an sia in punto di quantum.
2. Con sentenza 23.6.2015 n. 1214 il Tribunale di Brindisi rigettò la domanda per mancanza di prova in ordine alla quantificazione del danno. La sentenza fu appellata dalla Luminarie e Milleluci s.r.l., in via principale e dalla Milano Assicurazioni s.p.a. (oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a. ), in via incidentale.
3. Con sentenza 21.12.2020 n. 1230 la Corte d’appello di Lecce rigettò il gravame principale con assorbimento dell’incidentale subordinato. La Corte territoriale, a fondamento della decisione (per quanto ancora rileva in questa sede), ritenne checorrettamente il Tribunale escluse esservi la prova dell’entità del danno lamentata dalla assicurata, poiché: • “le uniche foto esibite, sono foto pubblicitarie e il materiale in esse rappresentato non è posto in alcun collegamento con quello andato distrutto nell’incendio” • “la richiesta di c.t.u formulata in primo grado e reiterata in secondo grado è meramente esplorativa, alla ricerca di elementi, fatti e circostanze non provati e neppure oggetto di richiesta di prova…” -) quanto alla richiesta di liquidazione del danno in via equitativa, aggiunse che “nulla avrebbe impedito all’appellante di individuare in dettaglio (…) il materiale andato distrutto nell’incendio, in modo da consentire di quantificare il suo valore corrispondente al danno patrimoniale subito”.4.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da Giovanni Fabrizio con ricorso fondato su un unico motivo, sviluppato in due distinte censure; La UnipolSaiSpa ha resistito con controricorso.
5. Con provvedimento del 25.01.2024 è stata formulata proposta di definizione accelerata dal ricorso, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.. Parte ricorrente, con atto ritualmente depositato, ha chiesto che il ricorso sia deciso, sicché ne è stata disposta la trattazione in adunanza. Ambo le parti le parti hanno depositato memorie illustrative.
6. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo parte ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c. (si lamenta, in particolare, la violazione dell'art. 1226 c.c.); sia dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo modificato dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134).
L’illustrazione del motivo è così riassumibile: -) ha errato la Corte d’appello per non aver disposto l’invocata c.t.u., ritenendola esplorativa poiché a sostegno di fatti e circostanze non provati; -) ha errato la Corte d’appello per non aver tenuto in debita considerazione la documentazione prodotta dall’appellante, tra cui una dettagliata relazione del materiale andato distrutto nell’incendio, corredata da materiale fotografico; -) ha errato la Corte d’appello per non considerare possibile la liquidazione del danno in via equitativa conferitogli dall’art. 1226 cc, quale espressione del più generale potere di cui all’art. 115 cpc; -) ha errato la Corte d’appello per aver definito non provata nel quantumla domanda attrice.2.
La censura di “omesso esame del fatto decisivo” è inammissibile per plurime ragioni: -) perché è impedita dall’art. 348 ter c.p.c., essendovi stata una doppia decisione conforme nei gradi di merito; -) perché “l'omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l'omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti” ( Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
3. La censura intesa a denunciare il rigetto della istanza di consulen za tecnica è inammissibile, dal momento che la scelta di disporre o meno una c.t.u. è “riservata in via esclusiva al giudice di merito e, quindi, pur traducendosi anch'esse in un'attività processuale, non è suscettibile di essere portate all'attenzione della Corte di cassazione” (Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012, in motivazione), salvo il caso in cui non esiste oggettivamente altro strumento per la stima del danno: ipotesi da escludersi nel caso di specie, dal momento che di qualunque bene materiale è teoricamente possibile provare il costo di acquisto o di fabbricazione: soprattutto per una società commerciale, che quei beni non poteva non avere appostatoin bilancio.
4. Manifestamente infondata è la prospetta violazione dell’art. 1226 c.c.. Questa Corte infatti ha ripetutamente affermato che la liquidazione equitativa del danno:
a) presuppone che del danno sia certa l’esistenza, ma impossibile la stima;
b) l’impossibilità di stima del danno deve essere oggettiva ed insuperabile, e non dipendere da inerzia del danneggiato nell’ assolvere l’onere della prova ( ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26051 del 17/11/2020, Rv. 659923 - 01 ; Sez. 1, Sentenza n. 7896 del 30/05/2002, Rv. 554753 -01).Nella specie, il danneggiato non consta avere adeguatamente neppure allegato l’impossibilità di fornire altrimenti la prova del danno.
5. Le restanti censure investono il modo in cui il giudice di merito ha valutato le prove documentali, e sono per questa ragione manifestamente inammissibili. Non è infatti consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito (ex permultis, Sez. L, Sentenza n. 7394 del 26/03/2010, Rv. 612747; Sez. 3, Sentenza n. 13954 del 14/06/2007, Rv. 598004;
Sez. L, Sentenza n. 12052 del 23/05/2007, Rv. 597230; Sez. 1, Sentenza n. 7972 del 30/03/2007, Rv. 596019; Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 07/03/2007, Rv. 595448; Sez. L, Sentenza n. 2577 del 06/02/2007, Rv. 594677; Sez. L, Sentenza n. 27197 del 20/12/2006, Rv. 594021; Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 20/06/2006, Rv. 589557; Sez. L, Sentenza n. 12446 del 25/05/2006, Rv. 589229; Sez. 3, Sentenza n. 9368 del 21/04/2006, Rv. 588706; Sez. L, Sentenza n. 9233 del 20/04/2006, Rv. 588486; Sez. L, Sentenza n. 3881 del 22/02/2006, Rv. 587214; e così via, sino a risalire a Sez. 3, Sentenza n. 1674 del 22/06/1963, Rv. 262523, la quale affermò il principio in esame, poi ritenuto per sessant’anni: e cioè che “la valutazione e la interpretazione delle prove in senso difforme da quello sostenuto dalla parte è incensurabile in Cassazione”).
6. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
7. Inoltre, per la piena conformità della decisione alla prospettazione della proposta di definizione accelerata, trovano applicazione i commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., nei sensi indicati in dispositivo. P.q.m. (-) dichiara inammissibile il ricorso;(-) condanna Luminarie e Milleluci s.r.l. alla rifusione in favore di UnipolSai s.p.a. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 7.600, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) condanna Luminarie e Milleluci s.r.l. al pagamento in favore di UnipolSai s.p.a. della somma di euro 5.600 ex art. 96, comma terzo, c.p.c.; (-) condanna Luminarie e Milleluci s.r.l. al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro 5.000 ex art. 96, comma quarto, c.p.c.; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio de