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Decreto — n. 20846/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20846/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20846/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17356/2023 R.G. proposto da : SASSO ANGELO, elettivamente domiciliato in MOTTOLA VIA MURAGLIE 4, presso lo studio dell’avvocato LATTARULO CARMINE (LTTCMN68L25L049T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARCA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in LECCE VIALE MICHELE DE PIETRO N. 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTE CARLO (VLNCRL62S20E506W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTO n.264/2023depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20846/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : SASSO ANGELO, elettivamente domiciliato in MOTTOLA VIA MURAGLIE 4, presso lo studio dell’avvocato LATTARULO CARMINE (LTTCMN68L25L049T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARCA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in LECCE VIALE MICHELE DE PIETRO N. 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTE CARLO (VLNCRL62S20E506W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTO n.264/2023depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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correzione di errore materiale errore di calcolo accollo delle spese procedurali spese di ripristino obbligo di indicare l'ammontare delle conclusioni condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
11, presso lo studio dell’avvocato VALENTE CARLO (VLNCRL62S20E506W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTO n.264/2023depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17356/2023 R.G. proposto da : SASSO ANGELO, elettivamente domiciliato in MOTTOLA VIA MURAGLIE 4, presso lo studio dell’avvocato LATTARULO CARMINE (LTTCMN68L25L049T) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro ARCA ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in LECCE VIALE MICHELE DE PIETRO N. 11, presso lo studio dell’avvocato VALENTE CARLO (VLNCRL62S20E506W) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di LECCE, SEZ.DIST.DI TARANTO n.264/2023depositata il 19/06/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/07/2024. I