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Decreto — n. 20843/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20843/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20843/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17765/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in Roma P.zza Cavour,19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MASCHIO LUIGINA, ZANCO ORIETTA, MENEGAZZO MATTEO, MENEGAZZO GINO, elettivamente domiciliati in Mestre Via Rampa Cavalcavia, presso lo studio dell’avvocato PATTARELLO STEFANIA (PTTSFN66C67L736T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro COMUNE DI CASIER -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.254/2023depositata il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20843/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in Roma P.zza Cavour,19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MASCHIO LUIGINA, ZANCO ORIETTA, MENEGAZZO MATTEO, MENEGAZZO GINO, elettivamente domiciliati in Mestre Via Rampa Cavalcavia, presso lo studio dell’avvocato PATTARELLO STEFANIA (PTTSFN66C67L736T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro COMUNE DI CASIER -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.254/2023depositata il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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ripetibili dell'avvocato riduzione della mercede d'avvocato fine del processo forza di cosa giudicata parziale condono delle spese procedurali restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17765/2023 R.G. proposto da : GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in Roma P.zza Cavour,19, presso lo studio dell’avvocato ROMA MICHELE (RMOMHL58M23G749L) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro MASCHIO LUIGINA, ZANCO ORIETTA, MENEGAZZO MATTEO, MENEGAZZO GINO, elettivamente domiciliati in Mestre Via Rampa Cavalcavia, presso lo studio dell’avvocato PATTARELLO STEFANIA (PTTSFN66C67L736T) che li rappresenta e difende -controricorrenti- nonchécontro COMUNE DI CASIER -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.254/2023depositata il 06/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione per un terzo del loro ammontare in ragione della desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida– previa compensazione per un terzo del loro ammontare - in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/07/202