Cassation appeal dismissed due to failure to respond to the court's proposal for case termination within the statutory deadline.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the appellant failed to respond to the court's proposal for case definition within the required forty-day period. The appellant, represented by two lawyers, had not requested a decision on the appeal after the proposal was communicated. Consequently, the court ruled that the appeal constituted a waiver of rights under the Civil Procedure Code, leading to the dismissal of the proceedings and an order for the appellant to bear the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2, c.p.c.; Art. 391, comma 2, c.p.c.: Failure to respond to the court's proposal for case definition within the statutory period constitutes a waiver of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings and the award of costs to the opposing parties.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17754/2023 R.G. proposto da : DIPASQUALE CHIARA, elettivamente domiciliato in CONEGLIANO VIA GARIBALDI 9/A DOMICILIO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato GRACIS ALESSANDRO (GRCLSN58H21L407U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GRIECO GAETANO (GRCGTN50S24C514B) -ricorrente- contro CIMAGLIA MATTEO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato ORLANDO FABIO MASSIMO (RLNFMS64D12H501C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA NICOLÒ PORPORA N. 16,, presso lo studio dell’avvocato SPINELLI GIORDANO TOMMASO (SPNTMS58P09H501L) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMAn.1098/2023depositata il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione dei due terzi del loro ammontare, in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per ognuna – previa compensazione dei due terzi del loro ammontare - in Euro 1500 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 17/07/2