Court dismisses suspension of release action due to lack of legal prejudice between shareholder resolution and lease return cases.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the request to suspend the release action, ordering the proceedings to resume. The lower court had suspended the case pending a resolution of a shareholder agreement dispute, arguing it was a legal prerequisite. The court rejected this, finding that the resolution of the sale contract and the obligation to return the leased property are distinct legal issues involving different parties and do not create a necessary legal link requiring suspension.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 295 c.p.c.; Art. 385 c.p.c.: A suspension of proceedings is not warranted when the alleged prejudicial issue concerns a different legal relationship or involves different parties, as the existence of the primary obligation remains independent of the outcome of the ancillary dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
unciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso per regolamento di competenza n. 20772/23 proposto da: -) Società Agricola Terra Buona s.r.l. , in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall'avvocatoGiulio Polati; -ricorrente - contro -) Compri Giovanni e Compri Antonietta; -intimati - avverso l’ordinanza del Tribunale di Verona19 settembre 2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2023 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti; viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale dott.
Mauro Vitiello; FATTI DI CAUSA 1. La società agricola Terra Buonaha convenuto dinanzi al Tribunale di Verona Antonietta e Giovanni Compri, esponendo: -) di essere proprietariadi un fondo agricolo esteso per circa 4 ettari, con annessa casa rurale; -) di avere concesso il suddettofabbricato in comodato ai convenuti con atto del 22.12.2014, senza fissazione di durata; -) di avere richiesto ai convenuti, per sopravvenute esigenze dell’impresa agricola, il rilascio del bene, senza successo. Oggetto:regolamento di competenza Concluse pertanto chiedendo la condanna dei convenuti al rilascio dell’immobile.
2. Antonietta e Giovanni Compri si costituirono eccependo, per quanto qui rileva: -) di essere stati soci della “Terra Buona s.r.l.” sin dal 19.6.2014 (ovvero dalla costituzione), e di avere conferito nel patrimonio sociale l’immobile oggetto del contendere; -) di avere poi alienato le proprie quote sociali a Singh Satvinder (attuale legale rappresentante della Terra Buona) il 20.8.2014; -) di avere proposto nel 2022 domanda di risoluzione dei contratto di trasferimento delle quote sociali, per inadempimento da parte di Singh Satvinder dell’obbligo di pagamento del prezzo.
3. Il Tribunale di Verona, con ordinanza 19.9.2023 n. 8153 ha ritenuto che il giudizio di risoluzione del contratto di vendita delle quote fosse pregiudiziale rispetto al giudizio di rilascio, ed ha sospeso quest’ultimo ai sensi dell’art. 295 c.p.c.. Avverso l’ordinanza di sospensione è proposta istanza di regolamento di competenza dalla Terra Buona s.r.l.. Antonietta e Giovanni Compri non si sono difesi. Il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che sia ordinata la prosecuzione del giudizio sospeso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con l’unico motivo la società ricorrente deduce che tra il giudizio di risoluzione e quello di rilascio non esiste alcuna pregiudizialità in senso giuridico. 1.1.
Il motivo è manifestamente fondato, come correttamente rilevato anche dal Sostituto Procuratore Generale. Il giudizio di risoluzione infatti ha ad oggetto il contratto di vendita delle quote societarie: se dunque fosse dichiarato risolto quel contratto, Antonietta e Giovanni Compri tornerebbero ad essere soci della Terra Buona s.r.l..Il giudizio di rilascio invece ha ad oggetto l’accertamento della violazione dell’obbligo di restituire la cosa,gravante sul comodatario. I due giudizi inoltre pendono tra soggetti diversi: quello di risoluzione verte tra Singh Satvinder e i convenuti; quello di rilascio tra questi ultimi e la società Terra Buona. 1.2.
Pertanto,anche se fosse accolta la domanda di risoluzione della vendita di quote, non verrebbe meno l’obbligo di Antonietta e Giovanni Compri di restituire l’immobile alla società. Il comodato infatti è stato stipulato dalla società, e la società è soggetto giuridico diverso dai suoi soci. Se mutano le persone dei soci, non vengono meno i crediti della società, né il mutamento della compagine dei soci travolge gli atti compiuti dalla società. Il vincolo che lega i due giudizi non è dunque giuridico, ma di mero fatto, ovvio essendo che Antonietta e Giovanni Compri, se tornassero ad essere soci di maggioranza della Terra Buona, potrebbero revocare l’amministratore o deliberare la prosecuzione del mandato.
Un vincolo dunque insufficiente per consentire la sospensione del giudizio.
2. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. P.q.m. (-) ordina la prosecuzione del giudizio; (-) condanna Antonietta Compri e Giovanni Compri, in solido, alla rifusione in favore di Società Agricola Terra Buona s.r.l. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 2.360, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile d