Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Decreto — n. 20803/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20803/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20803/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18717/2023 R.G. proposto da : TORTORA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato ESPOSITO EMANUELE (SPSMNL73C29I438N) -ricorrente- contro CELENTANO LUCIO, CELENTANO MARIAGRAZIA, CELENTANO ENRICO, CELENTANO GAETANO, MASSA MICHELINA, BENISATTO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato VASTOLA COSIMO (VSTCSM63B09I377Q) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.327/2023 depositata il 07/03/2023;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20803/2024 — snciv · Corte di Cassazione: Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
spese di procedura principio della copertura dei costi spese di gratuito patrocinio recupero delle spese esecutive spese susseguenti spese di sostentamento

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 380-bis c.p
Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.18717/2023 R.G. proposto da : TORTORA MARIA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocato ESPOSITO EMANUELE (SPSMNL73C29I438N) -ricorrente- contro CELENTANO LUCIO, CELENTANO MARIAGRAZIA, CELENTANO ENRICO, CELENTANO GAETANO, MASSA MICHELINA, BENISATTO ANTONIO, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentati e difes i dall’avvocato VASTOLA COSIMO (VSTCSM63B09I377Q) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO SALERNO n.327/2023 depositata il 07/03/2023;

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; p. q. m. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/07/20