Decreto — n. 20785/2024 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8827/2023 R.G. proposto da : IANNETTI CARMELA MARIA ROSA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocatoDIOCESANO VITO (DCSVTI50S22A662S) -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del rappr.nte in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MERLICCO FRANCESCO (MRLFNC77T02C514E) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 807/2014 depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20785/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : IANNETTI CARMELA MARIA ROSA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocatoDIOCESANO VITO (DCSVTI50S22A662S) -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del rappr.nte in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MERLICCO FRANCESCO (MRLFNC77T02C514E) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 807/2014 depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.8827/2023 R.G. proposto da : IANNETTI CARMELA MARIA ROSA, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentata e difes a dall’avvocatoDIOCESANO VITO (DCSVTI50S22A662S) -ricorrente- contro BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA, in persona del rappr.nte in atti indicato, con domicilio telematico all’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato MERLICCO FRANCESCO (MRLFNC77T02C514E) -controricorrente- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE BARI n. 807/2014 depositata il 12/04/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 19/07/