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Decreto — n. 20748/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to failure to respond to settlement offer within statutory time limits.

Numero d'incarto Decreto — n. 20748/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the cassation appeal extinguished because the appellant failed to respond to a settlement proposal within the mandatory forty-day period. The appellant, represented by Giuggioli Loredana, did not request a decision on the offer, while the respondent, Banca delle Terre Venete, maintained the position that the silence constituted a waiver. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed renounced under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, leading to the dismissal of the case and an order for the appellant to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.; Art. 391, secondo comma, c.p.c.: Silence regarding a settlement proposal within the statutory period constitutes a renunciation of the appeal, resulting in the extinction of the proceedings.

Parole chiave

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cassation appeal extinction settlement proposal silence statutory time limits waiver of appeal legal costs allocation opposizione al precetto esecutivo estinzione del debito soddisfacimento del credito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
Art. 391, secondo comma, c.p.c.
civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;
art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.25106/2023 R.G. proposto da : GANEO MORENA, TIEPPO LUIGINO, elettivamente domiciliati in GROSSETO VIA TRENTO 86, presso lo studio dell’avvocato GIUGGIOLI LOREDANA (GGGLDN72E54G687Z) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro BANCA DELLE TERRE VENETE CREDITO COOPERATIVO -SOCIETÀ COOPERATIVA (GIÀ CREDITO TREVIGIANO -BANCA DI CREDITO COOPERATIVO SOC COOP), elettivamente domiciliato in TREVISO STRADA FELTRINA 20, presso lo studio dell’avvocato SONEGO MASSIMO (SNGMSM62B09M089A) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchè contro FAVARO ISACCO -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n.1939/2023 depositata il 04/10/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380 - bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di c assazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dell’ unica parte costituita, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in