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Ordinanza — n. 20720/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20720/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20720/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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fattura n. V00313 del 7.07.1999, con la quale si è documentato che l'odierno ricorrente, al momento dell’acquisto dell’autovettura Volkswagen Passat targata BE112JE, e quindi nel 1999, aveva corrisposto al concessionario l’imposta provinciale di trascrizione (i.p.t.) per Lire 350.400 (€ 180,96) pagando l’I.V.A. integralmente al 20%. Detta fattura non è mai stata contestata dalla controparte;2) fattura n. 173/99 emessa dalla Autoscuola nei confronti della Concessionaria Alfino, comprensiva dell’importo dovuto per l’i.p.t., che per sua stessa ammissione avevariscosso, omettendo di versare l’i.p.t. già corrisposta dal De Leonardis; detto documento, peraltro, “proveniva C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est. I. Ambrosi proprio dalla parte appellante e convenuta nel primo grado, con le ovvie implicazioniin ordine alla valutazione” ;

Regesto Legislator

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art. 76 D.P.R. 445/2000, art. 483 c.p, art. 116 c.p; Ordinanza — n. 20720/2024 — snciv · Corte di Cassazione: che De Leonardis, nel 1999, non si avvalse dei benefici concessi dall’art. 8 della L. n. 449/1997 al momento dell’acquisto dell’autovettura Passat targata BE 112 JE, - oltre ad essere stato inequivocabilmente provato documentalmente - , è da considerare C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est. I. Ambrosi acquisito siccome non contestato dalla stessa parte avversa,tanto è vero che è la stessa A genzia di pratiche automobilistiche ad affermare che provvide sin dal 3.08.1999 ad immatricolare alla Motorizzazione il mezzo del De Leonardis in regime ordinario, conseguendo il libretto di circolazione e l’assegnazione della targa BE112JE, emettendo regolare fattura, comprensiva dell’importo dell’i.p.t..

Parole chiave

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imposta sui veicoli a motore deduzione per autofinanziamento sottrazione dell'iva abbandono del procedimento per infrazione stradale infrazione privilegiata traffico di influenze illecite

Disposizioni normative citate

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art. 76 D.P.R. 445/2000
3989/2013 RGNR quale “imputato del reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 in relazione all’art.
art. 483 c.p
445/2000 in relazione all’art. 483 c.p.
art. 116 c.p
4.Con il quarto motivo di ricorso lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell'art. 116 c.p.c, in relazione all'art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11041/2021R.G. proposto da Angelo DE LEONARDIS, rappresentatoe difes o da ll’ A vv. Antonello D’Aloisio, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliato i n ROMA, via le Liegi n. 6 , presso lo studio dell’Avv. Michele Della Bella(pec: avvdaloisio@pec.giuffrè.it) ; -ricorrente - contro Oggetto: RESPONSABILITÀ CIVILE- Omesso versamento della imposta provinciale di trascrizione da parte dell’Agenzia delegata per l’immatricolazione di autovettura - Di sabile rinunciatario all’esenzione nel 1999 –Successivo acquisto di altra autovettura con esenzione -Falso ideologico - Assoluzione - Risarcimento danno patrimoniale e non.

C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est. I. Ambrosi SUPERIORI AUTOSCUOLE UCCI DI UCCI ALESSANDRO C. S.N.C. in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentatae difesa dall’Avv. Gianluigi Di Tizio , come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in Roma, via Livorno n. 20, presso lo studio dell’avv. Domenico Martino ( PEC avvgianluigiditizio@pec.ordineavvocatichieti.it); -controricorrente - avverso la sentenza del Tribunale di Chieti n. 558 /202 0 , pubblicata il 15/10/2020; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 /0 4/202 4 dalla Consigliera,Dott.ssa Irene Ambrosi .

Fatti di causa 1.Il Tribunale di Chieti, in funzione di giudice d’appello , con sentenza n. 5 58 /2020 ha accolto l’impugnazione proposta da Superiori Autoscuole Ucci di Ucci Alessandro C. s.n.c. avverso la sentenza n. 522/2018 del Giudice di pace di Chieti e rigettato la domanda di risarcimento proposta nei suoi confronti da Angelo De Leonardis, con compensazione delle spese del doppio grado. 2.Il Giudice di pace di Chieti aveva condannato la convenuta Superiori Autoscuole al pagamento della somma di Euro 2.713,00, oltreinteressi e spese di lite del grado , in favore dell’attore a titolo di risarcimento dei danni, ritenendo provato che lo stesso , pur avendo diritto in qualità di disabile dell’esenzione, aveva acquistato dalla Concessionaria Alfino il veicolo tg.

BE112JE nel 1999 - senza chiedere agevolazioni-e che, quindi, quest’ultimo rivenditore aveva incaricatol’Agenzia Superiori Autoscuole di iscrivere il mezzo al PRA in via ordinaria, cioè con versamento dell’Imposta Provinciale di Trascrizione (i.p.t.) e che, nonostante ciò , l’autovettura era stata immatricolata in regime di esenzione, quindi senza il versamento dell’impostae che l’attore, avendo acquistato , successivamente nel 2013, altra autovettura e dichiarato il proprio diritto all’esenzione , C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est.

I. Ambrosi aveva subito a causa della condotta della predetta Agenzia un giudizio penale per falso ideologico,conclusosi poi con l’assoluzione.

3. Avverso la sentenza d'appello, l’originari o attore ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motiv i d'impugnazione.Ha resistito con controricorso Superiori Autoscuole Ucci di Ucci Alessandro e C. s.n.c.. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di cosiglio a norma dell’art. 380 bis 1 c.p.c.. Ragionidella decisione 1. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta l’“Omessavalutazione di un fatto storico decisivo risultante d a gli atti di causa ex art. 360, n. 5 c.p.c.”; in particolare, contesta che il Giudice d’appello abbia omesso di considerare l’esistenza di un giudicato penale avente ad oggetto la medesima fattispecie oggetto del giudizio civile, che aveva accertato l’insussistenza del reato in capo all’odierno ricorrente.

2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la “ Omessa valutazione circa la documentazione prodotta in giudizio dalle parti e comunque risultante dagli atti di causa ex art. 360 n. 3 c.p.c. con riferimento agli artt. 115 e 116 c.p.c.”; in particolare, sarebbe stato completamente omesso l’esame di elementi istruttori e documenti decisivi prodotti e neppure contestati,e precisamente:

1) fattura n. V00313 del 7.07.1999, con la quale si è documentato che l'odierno ricorrente, al momento dell’acquisto dell’autovettura Volkswagen Passat targata BE112JE, e quindi nel 1999, aveva corrisposto al concessionario l’imposta provinciale di trascrizione (i.p.t.) per Lire 350.400 (€ 180,96) pagando l’I.V.A. integralmente al 20%. Detta fattura non è mai stata contestata dalla controparte;2) fattura n. 173/99 emessa dalla Autoscuola nei confronti della Concessionaria Alfino, comprensiva dell’importo dovuto per l’i.p.t., che per sua stessa ammissione avevariscosso, omettendo di versare l’i.p.t. già corrisposta dal De Leonardis; detto documento, peraltro, “proveniva C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est. I. Ambrosi proprio dalla parte appellante e convenuta nel primo grado, con le ovvie implicazioniin ordine alla valutazione” ;

3) sentenza n. 379 del 23.03.2015, divenuta irrevocabile il 16.04.2015, con la quale il Tribunale di Chieti assolveva il De Leonardis; 4)dall e dichiarazion i testimoniali di tutti i testi citati nel corso della fase istruttoria in merito alle tempistiche della presentazione della domanda di esenzione dal pagamento della i.p.t., che doveva e deve essere richiesta nell’unico momento di accesso allo sportello P.R.A. per l’iscrizione del mezzo e, pertanto, non in momenti successivi. A parere del ricorrente sarebbe stato omesso anche l’esame di fatti storici, documentati, ma ignorati dal Giudice d ’ appello ed in particolare:

1) nel 1999 il sig. De Leonardis, pur avendo diritto, quale soggetto disabile, alle agevolazioni previste dall’art. 8 della L. n. 449/1997 (ovvero: aliquota agevolata dell’I.V.A. al 4% ed esenzione dal pagamento dell’imposta di trascrizione), non ne ha usufruito, corrispondendo (incontestabilmente) al concessionario di auto l’imposta provinciale di trascrizione e cheha pagato l’I.V.A. al 20%, come anche ha pagato l’Autosalone Alfino alla Superiori Autoscuole Ucci;

2) De Leonardis ha subito ingiustamente il procedimento penale iscritto al n. 3989/2013 RGNR quale “imputato del reato di cui all’art. 76 D.P.R. 445/2000 in relazione all’art. 483 c.p. perché redigendo una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà e di certificazione, consegnata all’ACI di Chieti, a corredo delle formalità di acquisto della autovettura Tg ER999VC, dichiarava, contrariamente al vero, di non essere intestatario di altri autoveicoli che avevano usufruito della esenzione sull’Imposta Provinciale di Trasporti ex art. 1 c. 3 D.M. 435/98 – art.. 30 C.7 l. 388/2001, mentre in realtà risulta già intestatario di altro veicolo Tg. BE112JE”;

3) che De Leonardis, nel 1999, non si avvalse dei benefici concessi dall’art. 8 della L. n. 449/1997 al momento dell’acquisto dell’autovettura Passat targata BE 112 JE, - oltre ad essere stato inequivocabilmente provato documentalmente - , è da considerare C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est. I. Ambrosi acquisito siccome non contestato dalla stessa parte avversa,tanto è vero che è la stessa A genzia di pratiche automobilistiche ad affermare che provvide sin dal 3.08.1999 ad immatricolare alla Motorizzazione il mezzo del De Leonardis in regime ordinario, conseguendo il libretto di circolazione e l’assegnazione della targa BE112JE, emettendo regolare fattura, comprensiva dell’importo dell’i.p.t..

3. Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente denuncia la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell'art. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3”; nello specifico,evidenzia che il Tribunale in funzione di giudice d’appello è incorso nella violazione delle richiamate norme processuali per essere pervenuto ad una erronea ricostruzione della quaestio factia seguito di grave travisamento della prova, sì che è stato indott o ad applicare erroneamente una norma di diritto alla fattispecie dedotta in giudizio; in particolare, pur in presenza di un corredo documentale incontestato e di prove testimoniali univoche, ha ritenuto maggiormente probabile (ma senza alcun supporto probatorio) che sia stata presentata una domanda di esenzione e che alla domanda sia stata allegata documentazione medica a supporto e, pur dolendosi che in mancanza della documentazione originale non si potesse accertare una eventuale “falsità o meno” della domanda, giungeva comunque ad escludere le responsabilità della Autoscuola per quanto occorso al De Leonardis, chiedendosi «come sia possibile che il PRA fosse in possesso della documentazione medica del sig.

De Leonardis, visto che lo stesso negava di avere inoltrato la domanda di esenzione» e la ragione per cui « il De Leonardis, pur avendone diritto, avrebbe rinunciato ai benefici derivanti dall’esenzione». 4.Con il quarto motivo di ricorso lamenta la “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare dell'art. 116 c.p.c, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.” ed evidenzia la C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est. I. Ambrosi contraddittorietà delle argomentazioni della sentenza impugnata in quanto, da un lato , sembrerebbe che il Tribunale con la sentenza impugnata abbia valorizzato, come dovuto, la documentazione prodotta dalle parti (e giammai contestata), documentazione che deponeva nel senso favorevole all’odierno ricorrente ed attore nel primo grado; dall’altro «inspiegabilmente, però, il Giudice ha poi operato una ingiustificata “deviazione” dall’iter argomentativo, priva di supporto documentale o logico, disattendendo totalmente la documentazione univoca ed incontestabile, discostandosi dalle produzioni documentali ed introducendo un tema argomentativo fondato sullamera testimonianza del teste Papiri, la quale ha però precisato di non poter fare riferimento a documentazione siccome distrutta.

Erra, infatti, il Giudice laddove, nel corpo della motivazione, afferma che ” la documentazione a sostegno della pratica non sia più in possesso non solo dell’appellante ma neppure del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) essendo decorsi quasi vent’anni dai fatti”dopo avere premesso, come sopra espresso, che vi fosse coerenza tra le argomentazioni dell’appellante e la documentazione fornita dalle medesime parti, che contrastano con la valutazione del giudice»(in ricorso, ultimo foglio).

5. I motivi , che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente e intrinseco nesso di connessione, vanno tutti disattesi poiché inammissibili. 5.1. In primo luogo , il Tribunale in funzione di giudice d’appello, lungi dall’aver omesso diesamina re quanto emerso dalla sentenza penale irrevocabile di assoluzione dell’odierno ricorrente, ha dato atto che questi, nella vicenda in esame, aveva subito le conseguenze di un processo penale, a causa della incolpevole dichiarazione mendace, per essere rimasto ignaro dell’immatricolazione con esenzione, da cuiera stato assolto perché il fatto non sussiste (cfr. pagg. 2 e 5 della sentenza impugnata- Trib.Chieti 23.03.2015n. 379 come in atti).

C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est. I. Ambrosi 5.2.In secondo luogo, ponendosi in linea con il consolidato orientamento di questa Corte che regola gli effetti delle sentenze penali in ambito civile e amministrativo (di danno e non) ai sensi degliartt. 652 e 654 c.p.p., il Tribunale con la sentenza impugnata , da un lato, haautonomamente valutato i fatti di rilevanza penale ai fini civili, anche in considerazione del la circostanza che la pretesa risarcitoria formulata nel presente giudizio era rivolta nei confronti della Autoscuola, soggetto terzo che non aveva part e cipato al processo penale , e dall’altro lato, ha correttamente esaminato l’istruttoria sia documentale chetestimoniale ritenendo infondata la domanda. 5.3.Infine, inammissibilisi rivelano anche le pretese violazioni o false applicazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. evocatesotto diversi aspetti,in quanto come affermato da tempo da questa Corte, con il ricorso per cassazione non è possibile dedurre una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (tra tante, di recente, Cass.

Sez. 1, 01/03/2022 n. 6774). Pretese violazioni che, nella specie, risultano insussistenti e restano sostanzialmente inammissibili perché collegate nella stessa prospettazione da parte ricorrentead un asserito travisamento della prova anch’esso collegato , in sostanza, all’erronea valutazione del materiale istruttorio. Pertanto, parte ricorrente, sotto le formali spoglie dei vizi di omessa valutazione di un fatto storico, della documentazione e violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in realtà, C C 12.04.2024 Ric. n. 11041/2021 Pres A, Scrima Est.

I. Ambrosi tende a chiedere a questa Corte di legittimità , inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal Tribunale chietino, omettendo di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4/07/2017, n. 16467;

Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 6.In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile. In ragione della oggettiva difficoltà di ricostruzione della vicenda sottesa alla domanda, sussistono le ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, ove dovuto (Cass.

Sez. U.20 febbraio 2020 n. 4315). Per questi motivi La Corte dichiara inammissibile il ricorso, spese del presente giudizio di legittimità integralmente compensate tra le parti. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento