Italian Supreme Court dismisses appeal for failure to specify procedural grounds and evidence requests in cassation petition.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible due to the appellant's failure to properly specify procedural grounds and evidence requests. The appellant argued that the lower court failed to apply the non-objection principle regarding a disputed credit, but did not cite specific passages from the opposing party's defense or detail the specific evidence requested. Consequently, the court ruled that without these precise indications, the appeal could not be examined on its merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.c.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.c.: The Supreme Court must declare an appeal inadmissible if the appellant fails to specify the procedural grounds of the appeal and the specific evidence requested, rendering the review of the lower court's decision impossible.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24395-2022proposto da: LINO LINE LABORATORI COSMESI DI ARMENTANO LINO, domiciliatapresso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore,rappresentata e difesa dall’ A vvocato Filippo MARIONI ; -ricorrente - contro COMPAGNIE FRANÇAISE D ’ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTÉRIEUR S.A.- RAPPRESENTANZA GENERALE PER L ’ ITALIA , in persona del suo preposto e legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Emanuele Gianturco 6/10, presso lo studio dell’Avvocato Filippo SCIUTO, che larappresenta e difende unitamente all’Avvocato Carlo SCOFONE; -controricorrente - Oggetto ASSICURAZIONE DANNI Inammissibilità dei motivi di ricorso R.G.N.24395/2022 Cron.
Rep. Ud.06/03/2024 Adunanza camerale Avversola sentenza n. 2078/2022 d ella Corte d ’ appello di Milano , depositata il 14/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 06/03/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI . FATTI DI CAUSA 1. Lino Armentano, quale titolare dell’impresa individuale Lino Line Laboratori di Cosmesi di Armentano Lino (d’ora in poi, “Lino Line”),ricorre, sulla base di quattro motivi, per la cassazione della sentenza n. 2078/22, del 14 giugno 2022, della Corte d’appello di Milano, che – respingendone il gravame avverso la sentenza n. 2748/21, del 31 marzo 2021, del Tribunale di Milano –ha rigettato la domanda dalla stessa proposta, nei confronti della Compagnie Française D ’ Assurance Pour le Commerce Ext é rieur S.a. - Rappresentanza per l’Italia (d’ora in poi, “Coface”), di condanna al pagamento dell’indennizzo assicurativo di cui alla polizza di Assicurazione dei crediti sottoscritta il 7 marzo 2019.
2. Riferi sce , in punto di fatto, l ’ odiern o ricorrente di aver attivato la polizza suddetta, destinata a coprire crediti non contestati – rimasti insoluti – relativi a consegne da essa effettuate durante il periodo contrattuale, ed avvenute in conformità all’abituale attività commerciale del cliente. Ciò premesso, essa deduce di aver spedito –in data 6 marzo 2019 – alla società Sas Direct Distribution, con sede nella città francese di Le Mans, merce per un valore di € 50.000,00, maturando, pertanto, un credito di pari importo.
Apprendeva però, di seguito, che la predetta società aveva subito un furto d’identità digitale, sicché la merce in questione –inviata nella città di Coventry, in Gran Bretagna, ove essa non aveva, in realtà, alcuna sede – non era stata dalla stessa né ordinata, né tantomeno ricevuta. Rivoltasi, pertanto, a Coface per conseguire l’indennizzo assicurativo, Lino Line si vedeva opporre un rifiuto, in forza di quanto previsto dall’art. 1.2.1 delle condizioni generali di contratto, secondo cui “l’assicurazione non copre i crediti a carico di un acquirente (…) se l’acquirente promuove una controversia”, nozione nella quale rientra, ai sensi dell’art. 7 delle condizioni generali di contratto, “qualsiasi contestazione sollevata dall’acquirente in sede sia stragiudiziale che giudiziale in ordine ai beni o servizi oggetto della vendita”.
Coface, infatti, ravvisava siffatta “contestazione” nel reclamo presentato da Sas Direct Distribution dinanzi al Pubblico Ministero di primo grado di Le Mans. Lino Line, pertanto, adiva l’autorità giudiziaria, anche rappresentando che il legale di Sas Direct Distribution, in data 25 giugno 2019, aveva chiesto alla Coface di rivedere la propria posizione in merito al rifiuto della copertura assicurativa, riconoscendo che Lino Line aveva ricevuto un ingente danno da tale situazione. La domanda di pagamento dell’indennizzo veniva, però, rigettata dal primo giudice, che – facendo propria l ’ impostazione di Coface –riteneva sussistente la fattispecie della contestazione del credito.
Esperito gravameda Lino Line , il giudice d ’ appello lo rigettava.
3. Avverso la sentenza della Corte ambrosiana ha proposto ricorso per cassazione Lino Line, sulla base – come detto – di quattro motivi. 3.1. Il primo motivo denuncia nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115 e 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.Reputa ilricorrente che ambo i giudici di merito siano incorsi in travisamento della prova, commettendo un “ error in procedendo” per violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., “avendo addotto postulazioni probatorie che possono ritenersi obiettivamente ed inequivocabilmente contraddette dal dato formale-percettivo delle fonti o dei mezzi di prova considerati”.
Precisa, inoltre, la ricorrente che il metro di valutazione da utilizzare per la individuazione di un siffatto errore è quello dettato dall’art. 395, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. per la definizione di errore di fatto percettivo, qui caduto sulla “dichiarazione del legale rappresentante della Sas Distribution”, costituente “un dato di fattoinsuscettibile di essere interpretato in modo alternativo oltre che decisivo”. 3.2. Il secondo motivo, proposto subordinatamente al primo, denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame di un fatto decisivo.
Si addebita alla Corte territoriale di non aver debitamente considerato che la Sas Distribution, “la sola che può contestare il credito della Lino Line, ha al contrario invitato la Compagnia Coface a pagare l’indennizzo”. 3.3. Il terzo motivo denuncia –ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4), e 115 cod. proc. civ. Si deduce che Coface non ha mai contestato le allegazioni della società acquirente, né la consegna della merce. Inoltre, tali circostanze sono state provate documentalmente attraverso la produzione di documentazione attestante la dichiarazione del legale della Sas Distribuzione.3.4.
Il quarto motivo denuncia la mancata ammissione di prova testimoniale che ha determinato omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia. Si censura la decisione di entrambi i giudici di merito, i quali “non hanno ritenuto di ammettere la testimonianza dell’avvocato della Sas Direct Distribution, o, quantomeno del legale rappresentante della predetta società” al fine di confermare la richiesta della stessa alla Coface di pagare il sinistro alla Lino Line, giacché “incolpevole nella vicenda”. “La prova non ammessa” –assume la ricorrente – “è idonea a dimostrare la circostanza che la Sas Direct Distribution, appreso che la Lino Line aveva effettuato la consegna della merce su indicazione apparentemente della stessa Sas Direct Distribution, che in realtà aveva subito un furto di identità digitale, ha modificato la propria iniziale posizione chiedendo alla Compagnie Française D’Assurance Pour le Commerce Extérieur s.a. di liquidare il sinistro a favore della Lino Line”.
Essa, dunque, era “idonea ad invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità l’efficacia delle altre istanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del Giudice di Merito”, così rendendo priva di fondamento la “ratio decidendi” della sentenza impugnata.
4. Ha resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, Coface, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o, comunque, rigettata.
5. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.Il ricorrente ha presentato memoria.7. Il Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. RAGIONI DELLA DECISIONE 8. Il ricorso va dichiarato inammissibile , tale essendo in ciascuno dei quattro motivi in cui si articola. 8.1. Inammissibilisono, innanzitutto, i motivi di ricorso primo e secondo. 8.1.1. A tale esito, per vero, conduce, quanto in particolare al primo motivo di ricorso, la constatazione che il “travisamento del contenuto oggettivo della prova – che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio – trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4), cod. p roc . c iv ., mentre – se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti –il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4), o n. 5), cod. p roc . c iv ., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale” (Cass.
Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792,Rv. 670391-01). D’altra parte, che nella specie non possa neppure trovare applicazione l’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. (norma evocata con il secondo motivo di ricorso) è conclusione imposta dall’operatività dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. Al riguardo va, infatti, segnalato che – avendo l ’ odierno ricorrente esperito gravame contro sentenza resa in prime cure in data 31 marzo 2021 – l ’ atto di appello da esso esperito risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012.
Orbene, siffatta circostanza determina l’applicazione “ratione temporis” dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01),norma che preclude, in un caso –qual è quello presente – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass.
Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01). Dimostrazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza di differenze sostanziali, dato che l’ipotesi di “doppia conforme” ricorre “non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico- argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice” (Cass.
Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01). 8.1.2. Inoltre, quanto al secondo motivo, la comunicazione della presunta acquirente, il credito nei confronti della quale è oggetto di assicurazione, non avrebbe mai potuto integrare il fatto inteso in senso naturalistico, solo a rilevare ai fini del nuovo testo dell’art. 360 cod. proc. civ.: e sempre che il contenuto di quella potesse mai integrare la cessazione della controversia sulla sussistenza stessa del credito, invece negata in radice per l’inesistenza di un ordine originario da parte dell’apparente ordinante (e sia pure a seguito di furto di identità digitale). 8.2.
Anche il terzo motivodi ricorso è inammissibile. 8.2.1. A tale esito conduce tanto la constatazione del suo difetto di specificità, ex art. 366, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. (giacché neppure si chiarisce quali siano le allegazioni attoree non contestate dalla convenuta), quanto l’inosservanza dell’art. 366, comma 1, n. 6), cod. proc. civ. Difatti, ai fini della c.d. autosufficienza del motivo di ricorso che lamenti la mancata applicazione del principio di non contestazione, occorre che la parte ricorrente –anche attraverso la riproduzione testuale di stralci dei precedenti scritti defensionali, propri e della controparte –abbia provveduto sia ad “indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese”, sia ad inserire nel ricorso “la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi” (Cass.
Sez. 3, sent. 9 agosto 2016, n. 16655, Rv. 641486-01), oltre che ad “indicare specificamente il contenuto della comparsa di risposta avversaria e degli ulteriori atti difensivi, evidenziando in modo puntuale la genericità o l’eventuale totale assenza di contestazioni sul punto” (cfr. Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2017, n. 12840, Rv. 644383-01). 8.3. Infine, anche il quarto motivo di ricorso èinammissibile.8.3.1. Invero, qualora si censuri la scelta del giudice di merito di non dare corsoad una prova testimoniale, il ricorrente è tenuto “oltre a trascrivere i capitoli di prova e ad indicare i testi e le ragioni per le quali essi sono qualificati a testimoniare”, trattandosi di “elementi necessari a valutare la decisività del mezzo istruttorio richiesto”, anche ad allegare e fornire “la prova della tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione e la fase di merito a cui si riferisce”, e ciò “al fine di consentire «ex actis» alla Cassazione di verificare la veridicità dell’asserzione” (così, in motivazione, Cass.
Sez. 2, sent. 23 aprile 2010, n. 9748, Rv. 612575-01; in senso conforme, più di recente, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 4 aprile 2018, n. 8204, Rv. 647571-01). Nulla di tutto ciò è avvenuto nel caso di specie. D’altra parte, sempre nel senso dell’inammissibilità del motivo, deve rilevarsi come l’odierno ricorrente non abbia dimostrato neppure di aver ribadito la richiesta di ammissione della prova testimoniale in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello (Cass. Sez. 3, ord. 13 settembre 2019, n. 22883, Rv. 655094-01).
9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
10. A carico del ricorrente, stante la declaratoria di inammissibilità del ricorso, sussiste l’obbligo di versare, al competente ufficio di merito, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q. M .La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando Lino Line Laboratori di Cosmesi di Armentano Lino a rifondere, alla Compagnie FrançaiseD’ Assurance Pour le Commerce Ext é rieur - Rappresentanza per l’Italia, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 4.300,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contribut