Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of interest in merit arguments after procedural rejection.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed by Francesco Saverio Romano against a second-instance ruling dismissing his defamation suit against media outlets. Although the lower court had previously declared the appeal inadmissible, it erroneously proceeded to evaluate the substantive merits of the defamation claims. The Supreme Court ruled that once a judge declares an appeal inadmissible, they lose the authority to judge the merits, rendering any subsequent comments on the case's substance legally void. Consequently, the appellant lacks standing to challenge those merit-based arguments, leading to the total dismissal of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 and n. 4 c.p.c.; Art. 132 n. 4 c.p.c.: Once a court declares an appeal inadmissible, it loses the power to judge the merits; therefore, any subsequent arguments regarding the substantive facts are inadmissible due to lack of interest.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorsoiscritto al n. 0 8432 /20 2 1 R.G., proposto da Francesco Saverio Romano; rappresentat o e difes o , congiuntamente e disgiuntamente, dall’Avv. Antonio Rapazzo ( pec dichiarata: antoniorapazzo@ordineavvocatiroma.org ) , e dall’Avv. Giuseppe Rapazzo (pec dichiarata: giusepperapazzo@ordineavvocatiroma.org) in virtù di procurasu foglio separato; -ricorrente- nei confronti di Gedi s.p.a.(già Gruppo Editoriale l’Espresso s.p.a.), in persona del procuratore speciale dott. Gabriele Acquistapace, Eugenio Scalfari , Ezio Mauro, Bruno Manfellotto, Lirio Abbate;tutti rappresentati e difesi dagli A vv.ti Virginia Ripa di Meana ( pec dichiarata : virginiaripadimeana@ordineavvocatiroma.org) e Alessandra Piana (pecdichiarata: alessandrapiana@ordineavvocatiroma.org), in virtù di procura su foglio separato; -controricorrenti- nonché di RCS Mediagroup s.p.a., in persona del procuratore, Dott.
Andrea Ghisolfi;rappresentata e difesa dagli Avv.ti Sante Ricci (pec dichiarata : santericci@ordineavvocatiroma.org) e Gianluca Massimei (pec: gianlucamassimei@ordineavvocati.org); -controricorrente- e di Bruno Angelico; -intimato- per la cassazione della sentenza n. 4379/2020della CORTE d’APPELLO di ROMA,depositata il 22 settembre 2020 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2024 dal ConsiglierePaolo S paziani . FATTI DI CAUSA 1. Francesco Saverio Romano , deputato e , all’epoca dei fatti , Ministro delle Politiche Agricole e Forestali,in seguito alla pubblicazione di tre articolidi stampa sul quotidiano “La Repubblica” , sul settimanale “L’espresso” e sul quotidiano “City ” , da lui ritenuti diffamatori , convenne in giudiziorisarcitorio, dinanzi al Tribunale di Roma , la Gedi s.p.a. (già Gruppo Editoriale l’Espresso s .p. a . ) , Ezio Mauro e Bruno Manfellotto, rispettivamentedirettori d el quotidiano “ La Repubblica ” e del settimanale “ L’espresso ” , i giornalisti Eugenio Scalfari e Lirio Abbate, nonché la RCS Mediagroup s.p.a. e Bruno Angelico, direttore del quotidiano “City”e autore dell’articolo pubblicato su di esso.
L’attore – dopo aver ricordato che, durante il suo mandato ministeriale, era stato sottoposto a procedimento penale e che, con ordinanza dell’8 luglio 2011, il GIP del Tribunale di Palermo , rigettata la richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero, aveva invitatoquest’ultimo a formulare l’imputazione coatta nei suoi confronti – espose che gli articoli pubblicati sui citati giornali , prendendo le mosse dalla suddetta ordinanza, per un verso avevanoriportato la falsa notizia dellaformalizzazione a suo carico di un mandato di cattura per associazione mafiosa, per altro verso, e più in generale, avevano evocato vicende atte ad accostarlo a soggetti destinatari di vere e proprie richieste di arresto, nonché a suggerire che egli aveva contatti con esponenti di spicco dell’associazione mafiosa “cosa nostra”.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 15275 / 2016 , esclusa la portata diffamatoria dei tre articoli di stampa, rigettò la domanda e condannò l’attore alla r ifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti.
2. Con sentenza 22 settembre 2020,n. 4379 , la Corte d ’ appello di Roma ha dichiarato l’inammissibilità delgravame interposto dall’attore , ai sensi dell’art. 342 cod. proc. civ., perché contenente una generica reiterazione degli assunti già esposti in primo grado; inoltre, la Corte territoriale ha reputato l’appello anche infondato nel merito, rinviando, al riguardo, alla motivazione della sentenza di primo grado , espressamente condivisa.
3. Avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione Francesco Saverio Romano sulla base di tre motivi.Rispondono con controricorso la Gedi – Gruppo Editoriale s .p. a ., Eugenio Scalfari, Ezio Mauro, Bruno Manfellottoe Lirio Abbate . Con distinto controricorso risponde anche la RCS Mediagroup s.p.a.. Non svolgedifese in sede di legittimità l’intimato Bruno Angelico. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art.380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioniscritte.
Tutte le parti costituite hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Con il primo motivo è denunciata «Violazione dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132 n.4 c.p.c., i n relazione all’art. 342 c.p.c. Motivazione mancante per la elusa, seppure enunciata come premessa, comparazione fra sentenza ritenuta esaustiva nellasua motivazione e appello ritenuto generico per la reiterazione degli assunti originari. Error in procedendo. Nullitàdella sentenza (art. 360 n.3 e n.4 c.p.c.)». Il ricorrente denuncia la nullità della sentenza perché affetta da error in procedendo, esaurendosi la stessa in una motivazione meramente apparente, inidonea a rendere comprensibile il ragionamento seguito dalla Corte territoriale a fondamento della pronuncia di inammissibilità ex art. 342 cod. proc. civ..
Sostiene, in particolare,che, pur ponendo a premessa del sindacato dei requisiti di specificità dell’appello la comparazione tra la sentenza di primo grado e l’atto di impugnazione della stessa, la Corte territoriale si sarebbe poi limitata alla (pigra) riproduzionedella prima, senza nulla dire sul contenuto delle censureveicolate con il secondo.
2. Con il secondo motivo è denunciata « V iolazione dell’art. 342 c.p.c. anche in relazione all’art. 111 Cost. ed art. 132 n.4 c.p.c. Error in procedendo. Nullità della sentenza . Violazione dell’art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.(art. 360. n.3 e art. 360 n.4 c.p.c.)». La sentenza impugnata viene censurata nella parte in cui ha dichiarato l’appello inammissibile per difetto di specificità. Il ricorrente sostiene che l’atto d’appello era «del tutto coerente con lo schema legale dell’art. 342 c.p.c.» e che tale coerenza , indebitamente e immotivatamente esclusa dal giudice del merito, ben potrebbe essere affermatada quello di legittimità, stante la sua natura di giudice del “fatto processuale”.
Assume, in particolare, che dalla lettura dell’atto d’appello emergerebbero chiaramente le parti della sentenza di primo grado delle quali era stata invocatala riforma, con indicazione delle premesse ritenute errate, delle modifiche richieste alla ricostruzione del fatto e con doglianze specifiche ed ampiamente argomentate mediante richiamo alle norme di diritto ritenute applicabili. 2.1.I primi due motivi di ricorso – da trattarsi congiuntamente per evidente connessione– sono infondati. 2.1.a. In p rimo luogo, non sussiste il vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, in quanto laCorte di merito, sebbene con una statuizione stringata , ha ri tenuto che l’appellante (odierno ricorrente) ave sse proposto motivi di impugnazione generic i ed ha argomentato, al riguardo, dal confronto tra la motivazione della sentenza di primo grado e le censure formulate avverso di essa, reputate genericamente reiterativedegli assunti originari.
Sulla base di questa argomentazione, la Corte territoriale ha espresso il giudizio secondo il quale l’atto di impugnazione , nella fattispecie, non soddisfaceva l’esigenza, prevista a pena di inammissibilità, di individuare chiara mente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, in funzione della confutazione delleragioni addotte dal primo giudice. 2.1.b. In secondo luogo – premesso che la doglianza diretta suscitareil diretto sindacato di questa Corte, quale giudice del “ fatto processuale”sulla specificità dell’atto di appello implicava, a car i co del ricorrente, l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritenesse erronea la statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifici, invece, i motivi di gravame ad esso sottopost i ( ex aliis , Cass.29/09/2017 n. 22880;
Cass. 20/09/2006,n. 20405) – deve escludersi che tale onere sia stato debitamente assolto con i generici richiami a passi deldetto atto, disseminati nel ricorso per cassazione, i quali non sono idonei a riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, se non altro perchéprecipuamente riferiti alla parte della motivazione della sentenza di primo grado concernente, tra i tre articolireputati diffamatori , quello in cui sarebbe stata riportata la falsa notizia della formalizzazione del mandato di cattura per associazionemafiosa. 2.1.c.In terzo luogo – proprio l’ e same del contenuto dell’atto di appello – nei limiti in cui viene riprodotto nel ricorso per cassazione (pp.10-15)–, in correlazione con quello degli stralci della sentenza di primo grado citati dalla Cote territoriale, induce a confermareil giudizio espressoda quest’ultima circa i l mancato soddisfacimento , n ell’atto di gravame,dei requisiti di specificità richiesti dall’art.342 cod. proc. civ..
Premesso, infatti, che tali requisiti (sui quali v. Cass., Sez. Un., 13/12/2022, n. 36481; in precedenza, Cass., Sez. Un., 16/11/2017, n. 27199; Cass. 30/05/2018, n. 13535), postulano la necessitàche l’atto contenga sia la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sia una sufficiente parte argomentativa, affiancata alla parte volitiva, diretta a confutare le ragioni addotte dal primo giudice, nel caso in esame si deve rilevare che, invece, l’attore - appellante, dopo aver censurato in primo grado la pubblicazione contenente la n o tizia sul mandatodi cattura per mancato rispetto del requisito della verità , nel grado di appello aveva nuovamente i nsistito su tale originaria censura, reiterandola più volte, senza attribuire il giusto peso al la circostanzache il giudicante aveva convenuto sul carattere “ inesatto ” della notizia, formulandotuttavia aliunde un giudizio di non offensività della stessa.
I primi due motivi di ricorso, pertanto, devono essere rigettati.
3. Con l’ultimo motivo è denunciata «Violazione dell’art. 132 n.4 c.p.c.; dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 24 C ost. e all’art. 112 c.p.c.. Contraddittorietà assoluta della motivazione o, comunque, motivazione esorbitante. Nullità della sentenza. Error in procedendo (art. 360 n.3 e n.4 c.p.c.)». La sentenza impugnata è censurata perché, pur dichiarando preliminarmente l’inammissibilità dell’appello, ha ugualmente espresso il giudizio di infondatezza dell’impugnazione attinente al merito della fattispecie controversa. 3.1.Il motivo è inammissibile.
Le Sezioni Unite di questa Cortehanno già in epoca ormai risalente affermato – e più volte successivamente ribadito – che, ove in una sentenza, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), siano state impropriamente inserite argomentazioni sul merito della controversia, la parte soccombente non ha l’onere di (né l’interesse ad) impugnarle, poiché tali ulteriori statuizioni sono state emesse dal giudice dopo essersi spogliato della “potestas iudicandi” (Cass., Sez. Un., 20/02/2007, n. 3840;
Cass., Sez. Un., 17/06/2013, n. 15122; Cass., Sez. Un. 27/11/2019, n.31024; Cass., Sez. Un., 1/02/2021, n. 2155; tra le pronunce a Sezione semplice, cfr. Cass.16/06/2020, n. 11675; Cass. 19/ 0 9/2022, n. 27388; Cass. 4/01/2023, n.155; Cass.10/11/2023, n. 31342). Pertanto, nell’ipotesi di gravame avverso la sentenza, le doglianze con le quali si pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito restano inammissibili, per difetto di interesse, mentre sono invece ammissibili quelle che investono la statuizione sulla questione pregiudiziale di rito, la pronuncia sulla quale ha privato di efficacia quella successiva sul merito, emessa dal giudice senza avere il potere di farlo.
Il terzo motivo di ricorso, in quanto diretto a sindacare la statuizionesul merito, va dunque dichiarato inammissibile . 4.In definitiva, il ricorso va rigettato. 5.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e, tenuto conto dell’attività processuale espletata, in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. 6.La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve darsi atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di legittimità, che liquida, per ciascuna delle due parti controricorrenti, in Euro 3.200 , 00, oltre agli esborsi liquidati in Euro 200,00, alle spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificat