Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing after valid PEC notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed beyond the statutory sixty-day limit. Although the appellant argued procedural defects, the court found the respondent's proof of notification via electronic mail (PEC) valid and timely. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the respondent's legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis c.p.c.; Art. 3-bis legge 53/1994: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if filed after the expiration of the sixty-day period following valid notification of the contested judgment, where valid notification via PEC is proven by the sender's submission of transmission receipts and the original paper copy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.4310/2021 R.G. proposto da : GIUSFREDI DI GIUSFREDI ORESTE C. S.A.S., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. Bruno Spagna Musso (p.e.c.: b.spagnamusso@pec.it) e dall’avv. Alessandro Pontremoli, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Leone IV, n. 99 -ricorrente - contro BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS S.P.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del controricorso, dall’avv.
Renato Clarizia (p.e.c: renatoclarizia@ordineavvocatiroma.org) e dall’avv. Luca Candiani (p.e.c.: ), elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Roma, via Principessa Clotilde, n. 2 - controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Milano n. 1597 /20 2 0 , pubblicata in data30 giugno 2020 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 aprile2024 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 902/19, respingeva la domanda, avanzata da Giusfredi di Giusfredi Oreste C. s.a.s. nei confronti di BNP Paribas Leasing Solutions s.p.a., di condanna al pagamento di una somma corrispondente agli esborsi sostenuti per opere di ristrutturazione e miglioramento dell’immobile di proprietà della stessa convenuta ed oggetto di contratto di leasing stipulato dalle parti.
2. La Corte d’appello di Milano ha respinto l’impugnazione, ritenendo infondate tutte le doglianze svolte dall’appellante.
3. Giusfredi di Giusfredi Oreste C. s.a.s. ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con due motivi. BNP Paribas Leasing Solutions s.p.a. resiste mediante controricorso.
4. Il ricorso è stato avviato per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 - bis .1. cod. proc civ. e la controricorrente ha depositato memoria illustrativa. MOTIVIDELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrent e deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., lamentando che la motivazione della decisione gravata non consente di individuare la ratio decidendi.
2. Con il secondo motivo, denunziando la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., la ricorrente si duole dell’omessa pronuncia in punto di vizi concernenti l’art. 17 del contratto di leasing (Risoluzione del contratto per inadempimento dell’Utilizzatore), rimarcando di avere eccepito sia la “riduzione secondo equità ex art. 1384 cod. civ.” della clausola, sia la nullità della stessa exartt. 1341 e 1342 cod. civ.
3. Pregiudiziale allo scrutinio dei motivi è l’esame della eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla controricorrente. 3.1. L’eccezione è fondata. 3.2. Tanto emerge dagli atti prodotti dalla controricorrente, che ha depositato insieme al controricorso relata di notifica via p.e.c. eseguita, in data 3 luglio 2020 , ai sensi dell'art. 3 - bis legge 21 gennaio 1994, n. 53, corredata da stampa delle ricevute p.e.c. di accettazione e di consegna, il tutto con attestazione di conformità della copia analogica prodotta.
In tema di ricorso per cassazione, la notifica della sentenza impugnata effettuata alla controparte a mezzo p.e.c. è idonea a far decorrere il termine breve d'impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione, delle ricevute di avvenuta consegna e di accettazione, della relata di notificazione nonché della copia conforme della sentenza, salvo che il destinatario della notifica non ne contesti la regolarità sotto uno o più profili (Cass., sez. L, n. 16421 del 19/06/2019;
Cass., sez. 3, 04/09/2023, n. 25686). Nella specie, la parte ricorrente non ha mosso contestazioni circa la completezza o la effettiva corrispondenza all'originale della copia in questione. Di conseguenza, poiché il termine per introdurre il giudizio di legittimità scadeva, tenuto conto anche del la sospensione nel periodo feriale, in data 2 ottobre 2020, il ricorso per cassazione,notificato alla odierna controricorrente in data 29 gennaio 2021, risulta proposto oltre il termine di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza impugnata. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.
4. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. La ricorrente deve essere altresì condannata al pagamento, dell’ulteriore somma equitativamente determinata in euro 6.000,00 ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., ricorrendone i presupposti di legge.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge, nonché al pagamento dell’ulteriore importo di euro 6.000,00, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., in favore della controricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso articolo 13, se dovuto.Così