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Ordinanza — n. 20664/2024 — snciv Generato dall'IA

Ordinanza — n. 20664/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20664/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.; con il secondo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, 2° comma, cod. proc.civ.;

Regesto Legislator

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art. 295 c.p; Ordinanza — n. 20664/2024 — snciv · Corte di Cassazione: né trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dald.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

Parole chiave

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allontanamento verso il nord dell'Iraq domanda d'asilo dall'Iraq cessione del credito credito contestato revoca dell'opposizione medio Oriente

Disposizioni normative citate

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art. 295 c.p
con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., ex art.
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Testo completo

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28852/2020 R.G. proposto da: AMBASCIATA DELL'IRAQ PRESSO LA REPUBBLICA ITALIANA, in persona dell’Ambasciatore plenipotenziario della Repubblica dell’Iraq, SAFIA TAEB ALI AL-SOUHAIL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 99, presso lo studio dell’avvocato CARMINE PUNZI (PNZCMN33H20A509G) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MAURO RUBINO SAMMARTANO (RBNMRA37A16F205Z); -ricorrente- contro EUROINCASSI SRL, in persona del suo procuratore p.t., IOLANDA ZAGARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALIGIURI (CLGMRZ61A31D086T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MAURO (MRAFNC66H16D122X); -controricorrente- nonché contro EUROCREDITI S.R.L., in persona del rappresentante legale p.t., IOLANDA ZAGARIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO DE CRISTOFARO 40, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO CALIGIURI (CLGMRZ61A31D086T) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO MAURO (MRAFNC66H16D122X); -controricorrenti- e con l’intervento di MINISTERO AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE DELLO STATO ITALIANO; -intimato- Avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di FIRENZE n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere MARILENA GORGONI. Rilevato che: il curatore fallimentare dell’impresa Dazzi Pietro aveva ceduto alla società inglese Server Plus Ltd il credito di euro 77.450,00 vantato dalla fallita nei confronti del Ministero della pianificazione dell’Iraq, avente causa nella pretesa del corrispettivo per le prestazioni rese in adempimento di un contratto stipulato nel 1990, avente ad oggetto lo studio, la progettazione, l’esecuzione dei disegni tecnici e di analisi e fornitura dei metalli necessari per realizzare una moschea e il Centro universitario islamico di Baghdad; il giudizio promosso dal cedente dinanzi al Tribunale di Massa avverso l’Ambasciata irachena in Italia, la Repubblica dell’Iraq, il Ministero della pianificazione iracheno, lo State Oil Marketing Organization per ottenerne la condanna al pagamento di $ 10.000.000, si concludeva con la sentenza di condanna n. 800/2003, passata in giudicato; la cessionaria poi cedeva il 50% del credito dell’impresa Dazzi pari all’importo di euro 180.000,00 ad Eurocredit S.r.l. che poi lo cedeva a Euroincassi S.r.l.; le parti irachene convenivano dinanzi al Tribunale di Firenze Eurocredit S.r.l. ed Euroincassi S.r.l., deducendo la nullità della originaria cessione di crediti dal Fallimento Bazzi a Server Plus, la nullità della subcessione da Server Plus ad Eurocredit S.r.l. e da Eurocrediti S.r.l. a Euroincassi S.r.l. o, in subordine, la declaratoria di inefficacia, exart. 2901 cod.civ., del trasferimento del credito da Eurocrediti S.r.l. ad Euroincassi S.r.l.; con la sentenza n. 3141/2005, il Tribunale di Firenze rigettava le domande e la Corte d’appello di Firenze, con la pronuncia, n. 1663/2020 depositata il 11/09/2020, ha disatteso l’appello delle parti irachene e confermato, per l’effetto, la pronuncia di primo grado; l’Ambasciata irachena in Italia ricorre per la cassazione di detta pronuncia, formulando tre motivi; resistono con separati controricorsi Euroincassi Srl ed Eurocrediti S.r.l.; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis 1 cod.proc.civ.

Considerato che:

1) con il primo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., ex art. 360, 1° comma, n. 4, cod.proc.civ.;

2) con il secondo motivo sono denunciate la violazione e falsa applicazione dell’art. 337, 2° comma, cod. proc.civ.;

3) con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1342, 1344 e 1418 cod. civ.;

4) non deve provvedersi allo scrutinio dei suddetti motivi, perché, in data 7 giugno 2024, sono pervenute presso la Cancelleria della Corte di Cassazione due dichiarazioni provenienti, rispettivamente, dagli avvocati Caligiuri e Mauro, per conto delle società Eurocrediti S.r.l. ed Euroincassi S.r.l., e dagli avvocati Punzi e Sammartano, per conto dell’Ambasciata dell’Iraq presso la Repubblica italiana (seguita quest’ultima, in data 18 giugno 2024, dall’attestazione di conformità della corrispondenza all’originale cartaceo della copia informatica dell’atto di rinuncia agli atti), con cui le parti hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente agli atti del presente giudizio nei confronti della controparte e di accettare reciprocamente detta rinuncia, a spese interamente compensate;

5) va dunque pronunciata l’estinzione del giudizio di legittimità;

6) ai sensi del combinato disposto degli artt. 390 e 391 cod. proc. civ., nulla va disposto in ordine alla regolazione delle spese del presente giudizio;

7) né trova applicazione l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dald.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di ca