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Decreto — n. 20663/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20663/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20663/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17000/2023 R.G. proposto da : ZINNI GIOVINA O GIOVANNA, elettivamente domiciliato in SORRENTO VIA PADRE REGINALDO GIULIANI 24, presso lo studio dell’avvocato D'ISA RENATO (DSIRNT81C31F839U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCO ERRICO (SCCRRC80P16E435J) -ricorrente- contro BERGHELLA VIRGINIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LANCIANO VIA MONTE MAIELLA 77, presso lo studio dell’avvocato NARDONE CLAUDIO (NRDCLD59T15E435C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.208/2023depositata il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20663/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : ZINNI GIOVINA O GIOVANNA, elettivamente domiciliato in SORRENTO VIA PADRE REGINALDO GIULIANI 24, presso lo studio dell’avvocato D'ISA RENATO (DSIRNT81C31F839U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCO ERRICO (SCCRRC80P16E435J) -ricorrente- contro BERGHELLA VIRGINIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LANCIANO VIA MONTE MAIELLA 77, presso lo studio dell’avvocato NARDONE CLAUDIO (NRDCLD59T15E435C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.208/2023depositata il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali riduzione della mercede d'avvocato fine del processo esperimento di conciliazione ritiro dell'atto procedurale abbandono del procedimento penale

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17000/2023 R.G. proposto da : ZINNI GIOVINA O GIOVANNA, elettivamente domiciliato in SORRENTO VIA PADRE REGINALDO GIULIANI 24, presso lo studio dell’avvocato D'ISA RENATO (DSIRNT81C31F839U) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SACCO ERRICO (SCCRRC80P16E435J) -ricorrente- contro BERGHELLA VIRGINIO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in LANCIANO VIA MONTE MAIELLA 77, presso lo studio dell’avvocato NARDONE CLAUDIO (NRDCLD59T15E435C) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.208/2023depositata il 13/02/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;

Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, con compensazione della metà, avuto riguardo alla desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che, previa compensazione per la metà,liquida in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 14/07/2024. I