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Decreto — n. 20657/2024 — snciv Generato dall'IA

Decreto — n. 20657/2024 — snciv · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Decreto — n. 20657/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17225/2023 R.G. proposto da : LAURICELLA VITTORIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SMIRNE 1/9, presso lo studio dell’avvocato GAVINO FEDERICO (GVNFRC50C31D969N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASS.NI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOAVE GIANCARLO (SVOGCR63A19D969I) -controricorrente- nonchécontro SANTANGELO ENRICA MARIA ROSA, LABELLA SIMONE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.79/2023depositata il 27/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Regesto Legislator

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art. 380-bis c.p, art. 391 cod. proc. civ; Decreto — n. 20657/2024 — snciv · Corte di Cassazione: proposto da : LAURICELLA VITTORIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SMIRNE 1/9, presso lo studio dell’avvocato GAVINO FEDERICO (GVNFRC50C31D969N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASS.NI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOAVE GIANCARLO (SVOGCR63A19D969I) -controricorrente- nonchécontro SANTANGELO ENRICA MARIA ROSA, LABELLA SIMONE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.79/2023depositata il 27/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Parole chiave

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azione parziale ripetibili dell'avvocato diritto a un difensore onorari legali riduzione della mercede d'avvocato spese di difesa

Disposizioni normative citate

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art. 380-bis c.p
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c.
art. 391 cod. proc. civ
‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art.
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Testo completo

uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.17225/2023 R.G. proposto da : LAURICELLA VITTORIO, elettivamente domiciliato in GENOVA VIA SMIRNE 1/9, presso lo studio dell’avvocato GAVINO FEDERICO (GVNFRC50C31D969N) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro UNIPOLSAI ASS.NI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell’avvocato ALBERICI FABIO (LBRFBA62L24H501S) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato SOAVE GIANCARLO (SVOGCR63A19D969I) -controricorrente- nonchécontro SANTANGELO ENRICA MARIA ROSA, LABELLA SIMONE -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di GENOVAn.79/2023depositata il 27/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;

Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione della metà del loro ammontare, avuto riguardo alla desistenza dal giudizio;

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida– previa compensazione per un terzo del loro ammontare - in Euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 14/07/2