Court remands case to new docket for joint hearing with related appeal on same lease dispute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new docket. The appellant sought restitution of overpaid rent, while the defendants argued for a consensual novation and inflation adjustments. The court granted the request to join this appeal with another pending case regarding the same facts to ensure a unified trial.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The court may remand a case to a new docket to facilitate the joint hearing of related appeals concerning the same factual matrix.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 17196/2021 R.G. proposto da: ARCIDIACONO DOMENICO, rappresentato e difeso dall’avvocato BRUNO SPAGNA MUSSO , in sostituzione degli avvocati Marco De Cristofaro e Giuseppe Tepidinocon indirizzo pec indicato in atti -ricorrente- contro DI MAURO SEBASTIANOe DI MAURO MARCELLO, rappresentat i e difesi dagli avvocati DE GERONIMO GIUSEPPE (DGRGPP66B21C351E) e DE GERONIMO MARIA CRISTINA (DGRMCR63S42C351E) -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D ’ APPELLO di CATANIA n. 695/2021 depositata il 19/04/2021.
R.G. 17196/2021 Cron. Rep. C.C. 24/4/2024 C.C. 14/4/2022 LOCAZIONE ABITATIVA. RINVIO A NUOVO RUOLO. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/04/2024 dal Consigliere FRANCESCO MARIA CIRILLO. FATTI DI CAUSAe RAGIONI DELLA DECISIONE Ritenuto che con ricorso del 16 novembre 2017 Domenico Arcidiacono convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Catania, Sebastiano Di Mauro e Marcello Di Mauro, per sentirli condannare alla restituzione delle somme asseritamente da lui versate e non dovute per maggiorazione del canone di locazione, poiché in eccedenza rispetto a quanto pattuito con l’originario contratto e in contrasto con norme imperative di legge; che si costituirono in giudizio i due convenuti, contestando il fatto che i successivi contratti potessero considerarsi imposti e aggiungendo che tra le parti era intervenuta una novazione consensuale del contratto del 1° giugno 2005; essi rilevarono, poi, che non vi era stato alcun pagamento in eccedenza, perché i contratti del 2009 e del 2017 avevano tenuto conto della svalutazione maturata nel quinquennio; che il Tribunale rigettò tutte le domande e condannò l’attore al pagamento delle spese di lite; che la sentenza è stata impugnata dalla parte soccombente e la Corte d’appello di Catania, con sentenza del 19 aprile 2021, ha rigettato l’appello, ha confermato integralmente la sentenza di primo grado e ha condannato l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado; che contro la sentenza della Corte d’appello di Catania propone ricorso Domenico Arcidiacono con atto affidato a quattro motivi; che resistono Sebastiano Di Mauro e Marcello Di Mauro con unico controricorso; che le parti hanno depositato memorie.
Considerato che il ricorrente ha depositato, in data 12 aprile 2024, un’istanza con la quale ha chiesto che la decisione del presente ricorso sia rinviata, allo scopo di consentire la riunione con il ricorso r.g. n. 24808 del 2022, promosso contro una diversa pronuncia ma avente ad oggetto la medesima vicenda; che l’istanza appare meritevole di accoglimento, data l’opportunità di una trattazione unitaria.
P.Q.M.
La Corte rinviala decisione del ricorso a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione congiunta con l’altro ricorso suindicato. Così deciso in Ro