Cassation appeal dismissed due to applicant's failure to request decision within 40 days, causing case extinction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal extinct because the applicant failed to request a decision within the statutory 40-day period. The applicant, represented by an attorney, did not act on the court's proposal for case definition, while the opposing parties argued for the dismissal of their claims. Consequently, the court ruled that the appeal was deemed withdrawn under the Civil Procedure Code, extinguishing the proceedings and ordering the applicant to bear half the litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380-bis, comma 2 c.p.c.; Art. 391, comma 2 c.p.c.: Failure to request a decision on a proposal for case definition within 40 days constitutes a deemed withdrawal, resulting in the extinction of the cassation proceedings.
Parole chiave
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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.15299/2023 R.G. proposto da : ROMANO IMMACOLATA, elettivamente domiciliato in MILANO VIA SAN BARNABA 3, presso lo studio dell’avvocato CIVITELLI TOMMASO FRANCESCO MARIA (CVTTMS67M30A102O) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA DEI MONTI PARIOLI 40, presso lo studio dell’avvocato TASSONI FRANCO (TSSFNC65L13H501T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro RUSSO GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in NAPOLI V.LE A. GRAMSCI 11, presso lo studio dell’avvocato CICATIELLO MARIAROSARIA (CCTMRS59M41H892N) che lo rappresenta e difende -controricorrente- nonchécontro GUARIGLIA LIVIO, elettivamente domiciliato in AGROPOLI C.SO GARIBALDI 43, presso lo studio dell’avvocato ALFIERI FRANCESCO (LFRFNC65H12L212F) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIAn.135/2023depositata il 19/01/2023 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;
Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo, previa compensazione per la metà, in ragione della desistenza dal giudizio;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida a favore di ognuna e con distrazione a favore del difensore del Russo – previa compensazione per la metà - in Euro 1 . 2 00,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma,il 14/07/