Court dismisses carrier's appeal, ruling acceptance of goods does not create liability for non-contracting third party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the carrier's appeal against a lower court ruling that denied payment from the consignee. The carrier argued that the consignee's acceptance of goods ratified the transport contract and created a debt, while the lower court found no evidence of a subcontract between the carrier and the actual principal. The court upheld this decision, stating that the consignee's acceptance only benefits the original contracting parties and cannot bind a third-party carrier who lacks contractual standing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1689, 1692 c.c.; Art. 115 c.p.c.: A carrier who is not a party to the transport contract cannot claim payment from the consignee based solely on the consignee's acceptance of the goods, as such acceptance does not create a contractual obligation for a third party.
Parole chiave
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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15540/2022 R.G. proposto da : AUTOTRASPORTI LA ROSA DI BRANCHICELLA FRANCESCO, domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato TORTORA MARCELLO (TRTMCL66D25F481I) -ricorrente- contro MARGHERITA DISTRIBUZIONE SPA controricorrente avverso SENTENZA di TRIBUNALE SALERNO n. 3741/2021 depositata il31/12/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/04/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Ritenuto che 1.- La società di trasporto Autotrasporti LA ROSA s.n.c. di Branchicella Francesco ha ottenuto decreto ingiuntivo nei confronti di Auchan spa, poi Società Margherita Distribuzione spa: il vettore, infatti, aveva consegnato della merce in Sicilia, partendo da Rozzano (MI), ma il destinatario, la Auchan spa, per l’appunto, si è rifiutato di pagare il corrispettivo del trasporto. 1.2.- Auchan spa ha proposto opposizione, ed il Giudice di Pace di Roccadaspide l’ha accolta sul presupposto che il contratto di trasporto era intervenuto tra Auchan spa e Frigosystem srl, e non già tra Auchan e la società La Rosa, che si riteneva subappaltatrice del trasporto.
Con la conseguenza che la società La Rosa, che aveva effettuato materialmente quella consegna, non poteva pretendere il pagamento da Auchan spa, con cui non aveva stipulato alcun contratto di trasporto, ma doveva rivolgersi a Frigosystem, che le aveva dato l’incarico. 1.3- Questa ricostruzione è stata confermata in appello dal Tribunale di Salerno, il quale, in aggiunta, ha osservato che alcuna prova del subcontratto era stata peraltro fornita. Inoltre, il tribunale ha dato atto del pagamento che Auchan spa ha fatto a Frigosystem srl, e dunque della estinzione della obbligazione.
Ricorre per cassazione la società Autotrasporti LA ROSA s.n.c. di Branchicella Francesco con due motivi e memoria. Resiste con controricorso la società Margherita Distribuzione spa (già Auchan spa), che ha depositato a sua volta memoria. Considerato che 2.- Con il primo motivo di ricorso la società ricorrente prospetta violazione degli articoli 1689 e 1692 c.c. Sostiene la ricorrente che è stato ampiamente provato che la merce è stata consegnata ad Auchan spa, la quale ha accettato la consegna, con la conseguenza che il destinatario ha in tal modo “ratificato” il trasporto e dunque si è impegnato al pagamento.
In altri termini, avendo Auchan spa accettato la merce, ha altresì dichiarato di volere profittare della spedizione in suo favore, secondo lo schema del contratto a favore di terzo. Inoltre, l’accettazione della merce, secondo il ricorrente, che cita una giurisprudenza sul punto, significa che il vettore può pretendere il pagamento solo dal destinatario e non da altra parte del contratto. 2.1.- Con il secondo motivo si prospetta una violazione dell’articolo 115 c.p.c. Il Tribunale, infatti, oltre a ritenere non autorizzato il sub contratto, ha altresì ritenuto che non vi era prova che un tale sub contratto vi fosse, con la conseguenza che la società di trasporto pretendeva il pagamento senza titolo alcuno.
Secondo la ricorrente, il giudice di merito ha travisato la prova, che invece emergeva chiaramente dalle deposizioni testimoniali circa l’esistenza di un subcontratto. I motivi possono scrutinarsi insieme. Sono infondati. Ovvia premessa è che la società ricorrente può rivendicare un diritto al corrispettivo se allega un titolo idoneo a fondare tale diritto: non era parte del contratto di trasporto, e tale circostanza è pacifica, con la conseguenza che il diritto al compenso deve avere fondamento in qualche altro titolo idoneo. La ricorrente, nel giudizio di merito, ha invocato, a tale fine, un sub contratto, ossia un accordo con il vettore, che era a sua volta parte contrattuale.
Il giudice di merito, con accertamento in fatto, qui non censurabile, ha tuttavia ritenuto che non vi fosse alcuna prova circa l’effettiva conclusione di un sub contratto, ossia circa il fatto che la ricorrente è stata incaricata dal vettore di consegnare la merce al destinatario. Questo accertamento è motivato, e non può essere messo in qui in discussione, come invece pretende la ricorrente, mediante una diversa valutazione della prova testimoniale. Inoltre, non è senza rilievo la circostanza che il giudice di merito ha altresì ritenuto tardiva l’allegazione della ricorrente di avere diritto al pagamento sulla base del sub contratto.
Questa ratio non è stata censurata e dunque, già solo in base ad essa, si può ritenere che la ricorrente non ha allegato (quella tardiva allegazione non è dunque ammissibile) quale è il titolo che legittima la sua richiesta di pagamento. Va ulteriormente osservato che la ricorrente invoca i principi di diritto che fanno del contratto di trasporto di questo tipo una specificazione del contratto a favore di terzo, e dai quali si ricava che, ove il destinatario abbia accettato la consegna, tale accettazione vale quale comportamento concludente, come volontà di accettare la stipulazione in suo favore.
E’ evidente come tale principio non sia pertinente avuto riguardo alla fattispecie in argomento, poiché riguarda le parti del contratto a favore di terzo, ossia attiene al modo di perfezionamento del contratto di trasporto a favore di un destinatario, che ovviamente produce i suoi effetti tra le parti (stipulante, contraente e terzo). Tale non è la ricorrente, che non può invocare lo schema di un contratto a cui è estranea: che il destinatario ha accettato la merce significa che ha approfittato della stipulazione in suo favore fatta dal mittente e dal vettore, non già che ha accettato che il contratto abbia effetti anche per un soggetto estraneo al contratto, quale è la società ricorrente.
Ed infatti, al vettore, il destinatario ha poi pagato la spedizione. In sostanza, la ricorrente non può invocare il contratto di trasporto, non essendone parte, neanche per via derivativa (sub contratto) in quanto manca, ed è fatto accertato, il consenso del ceduto. Le spesedel giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente società Margherita Distribuzione spa , seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi euro 2.200,00, di cui euro 2.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente società Margherita Distribuzione spa. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di cont