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Ordinanza — n. 20527/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to withdrawal; appellant ordered to pay costs to opposing parties.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20527/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal admissible but subsequently dismissed the proceedings because the appellant withdrew the lawsuit. Norbalabor S.r.l. had filed a cassation appeal against a lower court decision regarding an execution opposition, arguing violations of civil procedure and civil code provisions. Upon the appellant's formal withdrawal, the Court extinguished the case and ordered Norbalabor S.r.l. to bear all litigation costs for the parties.

Regesto Legislator

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Art. 390, 391 c.p.c.; Withdrawal of appeal extinguishes the proceedings but does not exempt the withdrawing party from paying costs unless agreed otherwise.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings litigation costs allocation cassation procedure execution opposition revoca dell'opposizione procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia rinuncia all'espropriazione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), c.p.c.
civ., donde l’inappellabilità della decisione dal medesimo assunta; - che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.
Art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.
civ., donde l’inappellabilità della decisione dal medesimo assunta; - che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
civ.; - che h a nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, nonchéil Campobasso; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod.
Art. 390 c.p.c.
Art. 391 c.p.c.
civ; - che l’avvenuta rinuncia – in difetto di accettazione dell e controricorrenti – se comporta l’estinzione del presente giudizio di legittimità, non esime, però, questa Corte dal provvedere sulle spese dello stesso (art. 391, ultimo comma, cod.
art. 617 cod. proc. civ
art. 474 cod. proc. civ
e dell’art. 474 cod. proc. civ., nonché dell’art.
art. 2829 cod. civ
civ., nonché dell’art. 2829 cod. civ., oltre a violazione degli artt.
art. 111 Cost
civ., in relazione all’art. 111 Cost.; -che il secondo motivo denuncia – ex art.
art. 2051 cod. civ
civ., in relazione all’art. 2051 cod. civ.; -che il terzo motivo denuncia – ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26919-2022proposto da: NORBALABOR S.R.L., in persona del l’amministratore e l egale rappresentante “pro tempore”, domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’Avvocato Francesco D’ANGELO; -ricorrente - contro BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CONVERSANO SOCIETÀ COOPERATIVA, in persona del presidente del consiglio d’amministrazione e l egale r appresentante “ pro tempore ” , domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentata e difesa dall’ A vvocato Angelo SCHITTULLI; -controricorrente - Oggetto OPPOSIZIONE ATTI ESECUTIVI Rinuncia al ricorso -Estinzione del giudizio di legittimità R.G.N.26919/2022 Cron.

Rep. Ud.28/02/2024 Adunanza camerale nonché contro CAMPOBASSO FRANCESCO,domiciliato presso l’indirizzo di posta elettronica del proprio difensore, rappresentat o e difes o dall’Avvocato Michele CALABRESE; -controricorrente - Avverso la sentenza n. 966 /20 2 2 d ella Corte d’appello di B ari , depositata il 14/06/2022; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 28/02/2024dal Consigliere Dott. Stefano G iaime GUIZZI ; rilevato: - che la società Norbalabor S.r.l. ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 966/22, del 14 giugno 2022, della Corte d’appello di Bari, la quale ha dichiarato inammissibile il gravame esperito dalla stessa, in via di principalità, avverso la sentenza n. 4376/19, del 21 novembre 2019, del Tribunale di Bari, esito al quale è pervenuta sul presupposto che l’opposizione esecutiva – dalla stessa società proposta avverso il decreto di trasferimento, condizionato all’esercizio del diritto di prelazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, dell’immobile denominato “Cantina Sociale Popolare” – fosse stata qualificata, dal giudice adito in prime cure, come opposizione ex art. 617 cod. proc. civ., donde l’inappellabilità della decisione dal medesimo assunta; - che il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.

4) e 5), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.615, 617, 602, 603 e 604 cod. proc. civ. e dell’art. 474 cod. proc. civ., nonché dell’art. 2829 cod. civ., oltre a violazione degli artt. 116, 132, comma 2, n. 4), e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 111 Cost.; -che il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione degli artt.474, 60, 65 e 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 2051 cod. civ.; -che il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, nn.

3) e 4), cod. proc. civ. –violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione agli art. 325, 327 e 343 cod. proc. civ.; - che h a nno resistito all’avversaria impugnazione, con controricorso, la Banca di Credito Cooperativo di Conversano, nonchéil Campobasso; -che la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; - che l a Banca di Credito Cooperativo di Conversano ha presentato memoria, limitandosi a ribadire le conclusioni già prese; -che, in pari data, la ricorrente ha depositato atto di rinuncia alla presente impugnazione; - che i l Collegio si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni; considerato: -che la rinuncia presenti i requisiti richiesti dagli art t. 390 e 391 cod. proc. civ; - che l’avvenuta rinuncia – in difetto di accettazione dell e controricorrenti – se comporta l’estinzione del presente giudizio di legittimità, non esime, però, questa Corte dal provvedere sulle spese dello stesso (art. 391, ultimo comma, cod. proc. civ.); - che esse vanno poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo, non sussistendo ragioni per disporne la compensazione tra le parti e, in ogni caso, in applicazione della regola generale per la quale le spese sono a carico della parte che rinuncia al processo cui ha dato corso con la sua iniziativa , ove non intervengano accordi con la controparte;p.q. m . la Corte dichiara estinto il presente giudizio di legittimità, condannando la società Norbalabor S.r.l. a rifondere, a ciascuno dei controricorrenti, le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate per ognuno in € 1.600,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza came