Cassation court remands case to Second Civil Section regarding mandatory mediation information in lawyer-client contracts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Second Civil Section of the Court of Cassation remanded the case to a new docket for further examination. The dispute concerned a lawyer's contract with an energy company, where the company argued the contract was voidable due to a lack of information about mandatory mediation. While the lower appellate court ruled that such information must be provided even when mediation is not strictly mandatory, the Cassation court determined the matter falls under its tabular jurisdiction for this specific type of professional contract.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 legge 28/2010; Art. 100 c.p.c.: When a professional contract involves a matter where mediation is mandatory, the lawyer must inform the client of this possibility; failure to do so renders the contract voidable, with the consequence being a sanction for the lawyer's negligent conduct rather than a defect in the client's will.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.14345/2022 R.G. proposto da : STUDIO LEGALE VIVANI MARSON STA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell’avvocato FIORENTINO GUIDO (FRNGDU69H30H501S) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARSON PAOLO (MRSPLA61M10A166T), MALTAGLIATI PATRIZIA (MLTPRZ52D55D969A) -ricorrente- contro UNOENERGY S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI, 20, presso lo studio dell’avvocato SERIO GIOVANNI (SREGNN76D18E986T) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 1185/2021 depositata il 24/11/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/06/2024 dal Consigliere GIUSEPPE CRICENTI. Rilevato che 1.- La società Unoenergy s.p.a. ha stipulato un contratto di consulenza professionale, dunque di prestazione d'opera, con lo studio legale Viviani Marson STA, finalizzato al recupero crediti da somministrazione di energia elettrica. Inizialmente, le parti, per definire le modalità dell'incarico, hanno concluso un contratto quadro dal quale sono scaturiti successivamente singoli mandati volti al recupero dei singoli crediti. Per tale scopo lo studio legale ha depositato ricorsi per decreto ingiuntivo nei confronti dei clienti morosi nel pagamento verso Unoenergy s.p.a. 1.2.- L'incarico inizialmente conferito allo studio legale è stato successivamente ridimensionato nel senso che la società ha revocato il mandato conferito per alcune posizioni ed ha confermato l'incarico soltanto per 26 circa degli iniziali crediti da recuperare. 1.3.- Insorta, tuttavia, controversia sull'ammontare dei compensi, la società, opponendosi al decreto ingiuntivo proposto dallo studio legale, ha eccepito l'annullabilità dei contratti di prestazione d'opera per mancanza dell'informativa circa la possibilità di esperire la mediazione, e dunque per violazione dell’ articolo 4 della legge numero 28 del 2010.
Il Tribunale di Savona ha rigettato l’opposizione osservando come, da un lato, per il decreto ingiuntivo non è prevista la mediazione, e dunque neanche l’obbligo di relativa informazione, per altro verso, la società aveva manifestato interesse a che i decreti ingiuntivi venissero celermente depositati, e di questo si doleva piuttosto che della mancata informazione circa l'informativa sulla mediazione. 1.4.-La Corte di appello di Genova ha riformato questa decisione. Ha, invece, ritenuto che l'informazione circa la possibilità di esperire la mediazione deve essere fornita dall'avvocato alla parte anche quando la mediazione non è obbligatoria e che la conseguenza dell'annullabilità si caratterizza come sanzione per il comportamento negligente del difensore piuttosto che come sanzione per un vizio della volontà in cui incorre o è fatta incorrere la parte. 1.5.- Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione lo studio legale Viviani Marson STA con un motivo di ricorso illustrato da memoria.
La società Unoenergy s.p.a. ne chiede il rigetto con controricorso. Considerato che come si può desumere da quanto esposto, la controversia, avendo ad oggetto la validità di un contratto d’opera professionale, rientra nella competenza tabellare della seconda sezione di questa Corte;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del ricorso alla Seconda sezione civile di questa Corte, cui co