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Ordinanza — n. 20374/2024 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal claiming forced eviction procedures invalidate judicial transfer decree.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 20374/2024 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the debtors' appeal against a lower court ruling that rejected their opposition to a judicial property transfer. The debtors argued that the forced eviction was illegal and that the transfer decree was invalid due to procedural flaws in the eviction process. The Court held that defects in the physical eviction procedures do not automatically invalidate the judicial transfer decree and that such issues fall outside the scope of the opposition remedy available under the Code of Civil Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 617 c.p.c.: The illegality of material eviction procedures does not render the judicial transfer decree void, and such defects cannot be raised via opposition under Art. 617 c.p.c. as they are not acts of the judge.

Parole chiave

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judicial transfer decree forced eviction procedures opposition remedy scope invalidity of eviction civil procedure code realizzazione forzata di immobili sabotaggio manipolazione del mercato

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
b) che le attività materiali di liberazione dell’immobile non sono “atti del giudice” e , pertanto, la loro illegittimità non può essere fatta valere col rimedio di cui all’art. 617 c.p.c..
Art. 385, comma 1, c.p.c.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
Art. 4, comma 8, d.m. 55/14
a) aumentare l’importo delle spese di soccombenza del 30%, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/14; l’importo dovuto al lordo di tale aumento è indicato nel dispositivo;
Art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55
delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.630, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m.
Art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002
55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.
art. 110 disp. att. c.p
660464 -01, ai quali si può qui fare rinvio ex art. 110 disp.
art. 617 c.p
b) che le attività materiali di liberazione dell’immobile non sono “atti del giudice” e , pertanto, la loro illegittimità non può essere fatta valere col rimedio di cui all’art. 617 c.p.c..
artt. 560 c.p
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Testo completo

nciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso n. 10424/22 proposto da: -) Notarnicola Alfonso e Altamura Filomena , domiciliati all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall’avvocato Mario Roccaforte; -ricorrenti - contro -) Asset Management Company - AMCO s.p.a. , in persona del procuratorespeciale pro tempore , domiciliat o ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesodall'avvocato Gennaro Di Serio ; -controricorrente - nonché -) Verbania Securitisations s.r.l., volontariamente rappresentata dalla doValue s.p.a. , in persona del procuratore speciale pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall'avvocatoFilippo Coleine; -controricorrente - nonché -) Di Donna Anna, Notarnicola Mario, Agenzia delle Entrate - Riscossione;

SOGET s.p.a., Schiavone Group s.r.l.; -intimati - avverso la sentenza del Tribunale diTaranto 19 gennaio 2022 n. 132; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2024 dal Consigliere relatore dott. Marco Rossetti. FATTI DI CAUSA Oggetto: espropriazione immobiliare - “illegittimità” dello sgombero - incidenza sul decreto di trasferimento - esclusione.1. Ventinove anni fa i creditori di Alfonso Notarnicola e Filomena Altamura iniziarono l’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare in danno dei debitori, pignorando un immobile (definito “opificio” nel ricorso) sito a Palasciano.

La procedura seguì il suo faticoso corso. L’immobile fu aggiudicato alla società Schiavone Group s.r.l. ed il giudice emise il decreto di trasferimento a gennaio del 2017. Persistendo i debitori esecutati nel possesso dell’immobile, il custode provvide allo sgombero forzoso.

2. Con ricorso depositato il 9.2.2017 i due debitori proposero opposizione (qualificata dal giudice “agli atti esecutivi” ) avverso il decreto di trasferimento. Dedussero -per quanto ancora rileva - che: -) il prezzo di vendita fu irrisorio; -) il numero di tentativi di vendita eccedette quello consentito dal d.l. 59/16 (sopravvenuto lite pendente, ma del quale invocarono la retroattività); -) lo sgombero dell’immobile fu eseguito in modo illegittimo.

3. Con sentenza 19.1.2022 n. 132 il Tribunale di Taranto rigettò l’opposizione, ritenendoche: -) tutte le censure inerenti le modalità della vendita erano tardive, perché si sarebbero dovute proporre non contro il decreto di trasferimento, ma contro i singoli provvedimenti con i quali il giudice dell’esecuzione aveva ordinato la vendita o ne aveva stabilite le modalità; -) le censure concernenti le modalità dello sgombero erano inammissibili: sia perché l’opposizione è consentita contro atti del giudicee lo sgombero non è atto del giudice; sia, in ogni caso , perché le modalità eventualmente illegittime con le quali lo sgombero è eseguito non rendono ex se invalido il decreto di trasferimento.

4. La sentenza suddetta è stata impugnata per Cassazione dagli originari opponenti con ricorso fondato su due motivi.Hanno resistito con controricorso la AMCO s.p.a. ( olim , SGA s.p.a.) e la doValue s.p.a. (nella veste di mandataria di Verbania Securitisations s.r.l., già Italfondiario s.p.a.). La AMCO ha depositato memoria. Il Collegio ha disposto il deposito della motivazione nel termine di cui all’art. 380 bis, secondo comma, c.p.c.. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Va preliminarmente rilevato che: -) è valida la notifica del ricorso eseguita all’ADER presso la PEC istituzionale invece che presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in virtù dei princìpi stabiliti da Sez.

U- , Sentenza n. 4845 del 23/02/2021, Rv. 660464 -01, ai quali si può qui fare rinvio ex art. 110 disp. att. c.p.c.; -è invalida la notifica del ricorso a Mario Notarnicola e Anna Di Donna ; costoro infatti furono contumaci nel grado di merito, e la notifica del ricorso non è stata eseguita a loro personalmente; tuttavia, la manifesta infondatezza del ricorso rende superflua la rinnovazione delle suddette notificazioni, in applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità fin da Cass. Sez. U., ord. n. 6826/10.

2. Col primo motivo i ricorrenti lamentano - formalmente - la violazione degli artt. 112, 591, 615 e 617 c.p.c.. Nella illustrazione del motivo, tuttavia, prospettano una censura che nulla ha a che vedere con le suddette norme: e cioè che erroneamente il Tribunale ha qualificato la domanda da essi proposta come “opposizione agli atti esecutivi”, dichiarandola perciò tardiva. Deducono i ricorrenti che la loro domanda si sarebbe dovuta qualificare come “opposizione all’esecuzione”, perché con essa avevano sostenuto (anche) la nullità della vendita sia perché avvenuta a prezzo vile, sia perché avvenuta dopo un numero eccessivo di tentativi infruttuosi.

L’illustrazione del motivo prosegue (pp. 6 e ss.) con una lunga dissertazione intesa a dimostrare la fondatezza nel merito della propria opposizione e l’erroneità delle ragioni con le quali il giudice dell’esecuzione, all’esito della fase sommaria del giudizio di opposizione, rigettò la domanda di sospensione cautelare del processo esecutivo. 2.1. Il motivo è manifestamente infondatoin quanto: -) con l’atto di opposizione i ricorrenti non misero in discussione il diritto dei creditori di procedere esecutivamente, ma le modalità della procedura, sicché correttamente il Tribunale ha qualificato quell’atto come “opposizione agli atti esecutivi”; -) i pretesi “vizi” della vendita fatti valere dai ricorrenti derivavano da altrettanti provvedimenti del giudice dell’esecuzione , quali la scelta di ribassare il prezzo a base d’asta e di reiterare gli incanti: e tali (pretesi) vizi si sarebbero dunque dovuti impugnare nel termine stabilito dall’art. 617 c.p.c. (da ultimo, Sez. 3- , Ordinanza n. 6083 del 28/02/2023, Rv. 667841 -01;

Sez. 3, Sentenza n. 7991 del 01/04/2010, Rv. 612450 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 6487 del 17/03/2010, Rv. 611728 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 21682 del 13/10/2009, Rv. 610564 -01). Anche con riferimento a tali censure, pertanto, il Tribunale ha qualificato correttamente la domanda attorea e altrettanto correttamente l’ha ritenut a tardiva.

3. Col secondo motivo i ricorrenti lamentano la violazione degli artt. 112, 560, 615 e 617 c.p.c.; nonché dei dd.mm. 20/06/1960 e 11/02/1997 n. 109. Il motivo investe il capo di sentenza col quale è statoritenuto infondat o il motivo di opposizione inteso a denunciare i vizi (definiti ora “irregolarità”, ora “nullità”, ora “abusi”) dell’attività di sgombero dell’immobile compiuta dall’Istituto Vendite Giudiziarie. Nell’illustrazione del motivo i ricorrenti deducono plurime censure così riassumibili: -) il Tribunale non ha provveduto sul motivo di opposizione con cui si denunciava che l’Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) non ha il potere di eseguire gli sgomberi; -) in ogni caso, l’esecuzione dello sgombero avvenne senza il rispetto delle formalità prescritte dall’artt. 560 c.p.c.e fu dunque illegittima;-) “stranamente” era stata rigettata la richiesta di prova testimonial e formulatadagli opponenti, ed intesa a dimostrare le irregolarità di cui sopra. 3.1.

Il motivo è inammissibileper estraneità alla ratio decidendi. I ricorrenti, infatti, discorrono a lungo e vanamente della “nullità” dell a procedura disgombero, disinteressandosi del le effettive ragioni per le quali la loro opposizione è stata, su questo punto, rigettatae cioè: a)che qualsiasi vizio della procedura di sgombero non riverbera effetti sulla legittimità dell’esecuzione e del decreto di trasferimento;

b) che le attività materiali di liberazione dell’immobile non sono “atti del giudice” e , pertanto, la loro illegittimità non può essere fatta valere col rimedio di cui all’art. 617 c.p.c..

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo. Esse vanno poste a carico solidale dei soccombenti, attesa l’identità della loro posizione processuale. La manifesta infondatezza del ricorso induce questo Collegio a:

a) aumentare l’importo delle spese di soccombenza del 30%, ai sensi dell’art. 4, comma 8, d.m. 55/14; l’importo dovuto al lordo di tale aumento è indicato nel dispositivo;

b) ordinare la trasmissione della presente ordinanza al giudice a quo, unico competente ratione materiae , affinché valuti se la evidente inconsistenza dei motivi di ricorso possa giustificare la revoca del patrocinio a spese dello Stato. P.q. m. (-) rigetta il ricorso; (-) condanna Alfonso Notarnicola e Filomena Altamura, in solido, alla rifusione in favore di Asset Management Company -AMCO s.pa. delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.630, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;(-) condanna Alfonso Notarnicola e Filomena Altamura, in solido, alla rifusione in favore di Verbania Securitisation s.r.l., come in epigrafe rappresentata, delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.630, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrentied al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto; (-) manda alla Cancelleria di trasmettere la presente ordinanza al Tribunale di Taranto, per i fini di cui in motivazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consig